Decreto Sostegni - Le Principali Novità

Contributi a fondo perduto, cartelle di pagamento, CIG e licenziamenti

Dai nuovi contributi a fondo perduto, con l’ammissione tra i beneficiari anche dei professionisti, allo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Dalle proroghe fiscali alla nuova sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile. Dalla conferma della cassa integrazione Covid-19 e del divieto di licenziamento alla proroga della possibilità di rinnovo dei contratti a termine senza causale fino al 31 dicembre 2021. Ed ancora: nuovi bonus per i lavoratori stagionali e i lavoratori sportivi, conferma per tre ulteriori mensilità del reddito di emergenza, requisiti meno stringenti per la NASpI. Sono queste alcune delle misure previste dal decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con questa circolare, il nostro Studio si ripropone di fornire ai nostri clienti un quadro schematico dei principali provvedimenti contenuti nel nuovo Decreto Sostegni. Ci riserviamo di trasmettere ulteriori approfondimenti sui singoli argomenti del Decreto.

Nuovo contributo a fondo perduto

Come già anticipato con la nostra circolare di ieri 23 marzo 2021, l’art. 1 (commi da 1 a 9) prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.

Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Esclusi:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);

- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;

- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;

- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

- 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

- 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

- 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:

- 1.000 euro per le persone fisiche;

- 2.000 euro per i soggetti diversi.

In ogni caso, l’importo massimo spettante non supererà i 150.000 euro.

A scelta irrevocabile, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Le modalità di effettuazione della richiesta, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 9 a 14 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Il contributo spetta nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Fondo per il turismo invernale

L’art. 2 istituisce un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Fondo autonomi e professionisti

Con l’art. 3 viene aumentato da 1 a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Viene altresì specificato che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e che la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione

L’art. 4, comma 1, lettera a), slitta dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Di fatto resta sospeso il pagamento di tutte le cartelle esattoriali fino al 30 aprile prossimo.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

La lettera b) del comma 1 dell’art. 4, prevede che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).

Pignoramenti su stipendi e pensioni

Con il comma 2 dell’articolo 4 si differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione (disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Annullamento dei carichi esattoriali (stralcio vecchie cartelle)

Il comma 4 sempre dell’art. 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):

- alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

L’art. 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Riduzione Canone Rai

L’art. 6, comma 5, prevede la riduzione, per l’anno 2021, del 30% del canone di abbonamento per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Per coloro che hanno già effettuato il pagamento è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% prima del 23 marzo 2021 del canone versato.

Proroga CIG

L’art. 8 proroga la cassa integrazione Covid-19. In particolare, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:

- fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;

- fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Blocco licenziamenti

Al comma 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

- fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;

- fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte CIG in deroga.

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Reddito di cittadinanza

Con l’art. 11 si modifica la disciplina del reddito di cittadinanza, consentendo per il solo anno 2021 a tutti coloro che ne fruiscono di lavorare senza perdere il diritto all’assegno. In particolare, viene previsto che, per il 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 euro annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

Reddito di emergenza

L’art. 12 riconosce l’erogazione di 3 mensilità - da marzo a maggio 2021 - del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Novità per Naspi

All’art. 16 viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Contratti a termine

L’art. 17 dispone la proroga, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

Ristoro per annullamento di fiere e congressi

Con l’art. 38, commi da 3 a 5, si istituisce un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.

Sarà un decreto del Ministro del turismo a definire la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro.

Contributo a fondo perduto per riduzione canoni di locazione

Con i commi 7 e 8 dell’art. 42 viene riordinata la disciplina del contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione, previsto sia dall’articolo 9-quater del decreto Ristori (DL 137/2020), per i contratti in essere al 29 ottobre 2020, sia dall’articolo 1, commi da 381 a 384 della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020), senza limitazioni riguardo alla data del contratto.

Il comma 8, in particolare, abroga i commi della legge di Bilancio 2021, aumentando di ulteriori 50 milioni di euro la dotazione del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali previsto dal decreto Ristori (che passa così a 100 milioni di euro).

A seguito della modifica, quindi, rimane in vigore la disciplina dettata dall’articolo 9-quater del decreto Ristori, ai sensi del quale per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200 euro annui.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione.

Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità applicative.

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