Legge di Bilancio 2021: tutte le novità

Approda in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Tante le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti. Dall’esonero contributivo parziale nel 2021 per gli autonomi in gestione separata e professionisti con cassa alla nuova cassa integrazione per gli autonomi, i professionisti e le partite IVA. Dalla riduzione dell’IVA per il cibo d’asporto all’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 degli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Ed ancora: incentivi auto, proroga ed estensione del superbonus 100%, conferma del bonus bebè per tutti i nati nel 2021, congedo di paternità obbligatorio allungato da 7 a 10 giorni e un fondo da 50 milioni di euro per le aziende che aiutano il rientro al lavoro delle neomamme.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020). Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l’articolo 1, formato da 1150 commi.

Con la presente Circolare cercheremo di fornire una prima panoramica dei principali interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

NOVITÀ PER IL LAVORO

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

Ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35

Il successivo comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2022 - la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti

Ai commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

Proroga CIG Covid

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;

- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

NOVITÀ FISCALI

Riallineamento avviamento

Il comma 83 estende la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Detrazione spese veterinarie

Il comma 333 eleva da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19%.

IVA vaccini Covid-19

Al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.

Il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Locazioni brevi

Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.

Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Lotteria scontrini e cashback

Con il comma 1095 si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.

Al comma 1097, invece, viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Semplificazioni fiscali

Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali.

In particolare:

- si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;

- si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

Bollo sulle fatture elettroniche

Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi

I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare:

- viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;

Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni (RIVALUTAZIONE)

I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell’articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.

MISURE AGEVOLATIVE

Proroga bonus edilizi

Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:

- il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;

- la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%;

- l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);

- il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l’ammontare massimo di spese detraibili;

- il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus idrico

I commi da 61 a 65 introducono un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente.

Superbonus 110%

Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110%.

In particolare:

- tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

- viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

- si riscrive il comma 8 dell’articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell’art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;

- vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa;

- viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;

- per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.

Nuova Sabatini

I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

Proroga crediti d’imposta

Vengono confermati anche per gli anni 2021 e 2022:

- il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608);

- il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609);

Proroga moratoria PMI

I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).

Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

Bonus affitti per unità immobiliari residenziali

Con i commi da 381 a 384 si introduce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate.

Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

Incentivi auto bassa emissione CO2 (EX ROTTAMAZIONE)

I commi da 652 a 656 confermano per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare:

- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell’IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;

- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA.

Al comma 657 si prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.

Con il comma 691 si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018194.

Il comma 692 incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

Bonus Transizione 4.0

I commi da 1051 a 1067 prorogano e rafforzano i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0.

Si tratta nello specifico:

- del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l’ammontare delle spese ammissibili ed esteso l’ambito oggettivo con l’inclusione dei beni immateriali “generici. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;

- del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall’art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);

- del credito d’imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.

Bonus per depuratori acqua

I commi da 1087 a 1089 istituiscono un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

- per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022).

MISURE PER LA FAMIGLIA

Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici

Il comma 77 prevede un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1. L’incentivo è pari al 40% del prezzo d’acquisto ed è concesso per l’acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell’IVA e di potenza di potenza inferiore o uguale a 150 kW.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.

Bonus bebè

Il comma 362 rinnova per il 2021 l’assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità dall’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019.

Sostegno alle madri con figli disabili

Con il comma 365 viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Fondo tutela vista

I commi da 437 a 439 prevedono l’istituzione del denominato “Fondo tutela vista”, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

A valere sulle risorse del Fondo è disposta l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a 10.000 euro annui.

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Card cultura 18 anni

All’articolo 576 viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021 per l’assegnazione della card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021, mentre al comma 611 si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici.

Bonus TV 4.0

I commi 614 e 615 assegnano 100 milioni di euro per il 2021 per finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, finalizzandolo non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici

Il comma 612 introduce un voucher aggiuntivo di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici - anche in formato digitale - a favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, già beneficiari del voucher di 500 euro per l’acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Kit digitalizzazione

Ai commi da 623 a 625 si prevede la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell’ISEE inferiore a 20.000 euro, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

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