Varato il Decreto “Rilancio” – Sintesi dei Provvedimenti

Dopo giorni di attesa, bozze e modifiche continue, il Consiglio dei ministri del 13 maggio ha finalmente varato il testo definitivo del Decreto Rilancio per le prossime fasi di emergenza coronavirus.

 Gentili Clienti,

Nei giorni scorsi avevamo pubblicato delle anticipazioni su alcuni temi del decreto, adesso siamo in grado di dare una prima breve sintesi dei provvedimenti nella versione che uscirà in Gazzetta Ufficiale. Il Testo (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale) è costituito da oltre 400 pagine e pertanto sarebbe presuntuoso pensare di affrontare nel dettaglio tutti gli interventi del governo con questa sola circolare . Pertanto ci riserviamo di trasmettervi nei prossimi giorni nuove circolari di approfondimento al fine di esaminare in modo più completo i principali interventi .

Stop alla rata dell’Irap

Non è dovuto il versamento del saldo Irap per il 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto 2020 (40% del dovuto). La disposizione si applica alle imprese e lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro. 

Contributo a fondo perduto alle imprese

È disposta l’erogazione a fondo perduto di un contributo in favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 31 marzo. Non spetta ai professionisti, anche senza Cassa ed ai lavoratori dello spettacolo, che hanno percepito il Bonus di 600 euro.  Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

I predetti importi si individuano con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti appena citati (riduzione fatturato/corrispettivi).

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

  • a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019;
  • b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila ma non a1milione di euro nel 2019;
  • c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1milione di euro e fino a 5milioni di euro nel 2019

 

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d’imposta del 60% del canone di locazione mensile, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta a condizione che abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il credito è utilizzabile in compensazione senza limiti soglia, nella Dichiarazione dei redditi 2020, successivamente al pagamento dei canoni di locazione per marzo, aprile e maggio. È esente da imposizione fiscale. Non è cumulabile, per la mensilità di marzo, con il credito di imposta previsto per la locazione dei fabbricati catastalmente classificati in categoria C/1 “negozi e botteghe” (Art. 65, Dl 18/20). Soggetto a provvedimento attuativo del Direttore Agenzia delle entrate.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per i mesi di maggio, giugno e luglio, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. Sono interessate le voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

Congedi familiari

Il periodo di congedo con corresponsione al 50% della retribuzione è esteso al 31 luglio; i giorni disponibili diventano 30. Il congedo senza retribuzione è concesso per in nuclei familiari con figli di età inferiore a 16 anni. Il bonus baby sitting può essere frazionato in più bonus nel limite di 1.200 euro complessivi. In alternativa al servizio di baby sitting, il beneficiario può utilizzare il bonus per l’iscrizione dei figli ai centri estivi, servizi integrati per l’infanzia, servizi socioeducativi per la prima infanzia (quest’ultimo è incompatibile con il bonus asili nido). Per i lavoratori del settore sanitario, medico, ecc. il bonus baby sitting passa a 2mila euro.

Modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi passa da 60 giorni (dal 17 marzo), a cinque mesi. Sospese per il medesimo periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso. Il datore di lavoro che nel periodo 23 febbraio/17 marzo ha provveduto al recesso del contratto di lavoro per motivo oggettivo, può revocare il recesso, a condizione che contestualmente faccia richiesta di intervento CIG.

Modifica dei termini di sospensione nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

La validità del DURC è limitata al 15 giugno.

 

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