IL NUOVO DECRETO “RILANCIO” MODIFICA LA CASSA INTEGRAZIONE

 

Il decreto Rilancio affronta il tema “caldissimo” della proroga degli ammortizzatori sociali. Stando alle ultime bozze, il decreto esaminato dal Preconsiglio dei Ministri dell’11 maggio 2020 modifica la disciplina della Cassa integrazione in deroga prevista dal decreto Cura Italia, come convertito in legge. In base alla lettura coordinata delle modifiche introdotte, fermo restando le risorse disponibili, il numero massimo di settimane utilizzabili dai datori di lavoro è pari a 18 settimane (comprensive delle 9 già utilizzate). Gli ammortizzatori sociali inoltre verrebbero concessi in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, compresa (ulteriore novità) la prevenzione della diffusione dell’epidemia nei luoghi di lavoro.

 

Gentili Clienti,

Con il passare del tempo l’atteso decreto “Aprile” muta nome e diviene sostanzialmente un decreto legge “omnibus”, cd decreto Rilancio, composto da 444 pagine e 258 articoli, nei quali trovano spazio diverse tipologie di provvedimenti in favore di famiglie, imprese e lavoratori per contrastare i negativi effetti economici generati dall’emergenza epidemiologica da Covid – 19.

Per quanto riguarda il tema caldissimo della proroga degli ammortizzatori sociali, il Decreto Legge cosiddetto “Rilancio”, (stando almeno alle bozze circolate sin dal pomeriggio di ieri), introduce delle modifiche agli articoli 19, 20 e 22, del decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 da poco convertito, con modifiche, nella legge n. 27 del 24 aprile 2020).

Durata complessiva

In base alla lettura coordinata delle modifiche introdotte, fermo restando le risorse disponibili, il numero massimo di settimane utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 è pari a 18 settimane (9 settimane in più rispetto alla dotazione originaria prevista dal decreto 18/2020).  Fin qui era quanto ampiamente anticipato nei giorni scorsi anche dal Ministro del Lavoro.

La vera novità sta nell’articolazione delle ulteriori settimane di ammortizzatore. Infatti esclusivamente 14 settimane di trattamento di integrazione salariale (sia in caso di CIGO – FIS – CIGD) potranno essere utilizzate dai datori di lavoro per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Ulteriori 4 settimane saranno invece utilizzabili per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa nei periodi dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

La discontinuità temporale nell’utilizzo dell’ammortizzatore prevista dal decreto “Rilancio” rischia di mettere ulteriormente in difficoltà tutte quelle aziende che nel corso del mese di maggio si troveranno ad aver sostanzialmente esaurito la prima dotazione di 9 settimane.

Le ulteriori 5 settimane infatti, dovranno essere utilizzate per coprire l’eventuale riduzione di attività lavorativa per i mesi di giugno, luglio ed agosto (per un totale di 13 settimane).

Durata massima complessiva 18 settimane (dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020)

14 settimane (comprese le precedenti 9)

A copertura delle riduzioni/sospensioni di attività lavorativa nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

Ulteriori 4 settimane

Per le riduzioni/sospensioni di attività lavorativa nel riodo tra il 01 settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.

Riassumendo, dopo aver usufruito interamente delle 9 settimane di CIG in deroga già concesse con il precedente decreto (e che sono in scadenza nel mese di Maggio 2020), fino al 31 agosto 2020 si potranno usufruire di solo 5 settimane di ammortizzatori sociali (ossia nei prossimi 3 mesi si potrà mettere in CIG solo per poco più di un mese).

Poi dal 1° settembre e fino al 31ottobre 2020 si potrà usufruire di un ulteriore periodo di 4 settimane di cassa integrazione.

Domanda

Per quanto riguarda la presentazione della domanda all’INPS in caso di ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario, il decreto Rilancio dovrebbe prevedere una riduzione delle tempistiche disponibili. Se confermato quanto presente nelle bozze, l’azienda dovrà inoltrare la domanda attraverso i canali telematici dell’Istituto entro la fine del mese successivo al quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

Al fine di evitare problematiche rispetto ai termini d’invio della domanda previsto dalla originaria versione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, per le sospensione/riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio fino al 30 aprile il termine di invio della domanda è comunque stabilito al 31 maggio 2020 (o entro 15 giorni dalla entrata in vigore del decreto secondo talune indicazioni).

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