CAMBIA LA PROCEDURA PER ESONERO IVA PER GLI ACQUISTI DEI VIAGGIATTORI EXTRACOMUNITARI ex art. 38 quater

Dal primo settembre 2018 stop alle fatture cartacee, ma cosa cambia per i commercianti

Dal primo settembre 2018 tutte le fatture rilasciate ai sensi dell’art. 38 quater del DPR 633/72 dovranno essere emesse obbligatoriamente in modalità elettronica. Dopo decenni, con un sistema che era ormai rodato, dal prossimo 1° settembre cambierà tutto: non si potranno più emettere fatture cartacee e le Dogane non apporranno più il visto ‘meccanico’ (il timbro per capirci) ma la procedura sarà esclusivamente telematica.

Prima di vedere nel dettaglio le novità, ricordiamo brevemente in cosa consiste la fatturazione art. 38 – quater. E’ la possibilità di non applicazione dell’Iva per le cessioni di beni, da parte di commercianti al dettaglio, effettuate nei confronti di persone extracomunitarie, ossia di soggetti che non risiedono in Italia né in un altro stato dell’Unione Europea. Nella nostra zona,
principalmente, si tratta delle cessioni a cittadini svizzeri. In pratica il cliente residente extra – UE paga il solo imponibile, con un notevole risparmio, visto che non gli viene addebitata l’Iva (es. borsa del costo di € 244,00: lo svizzero la paga € 200,00, l’Iva di € 44,00 non è dovuta). L’agevolazione spetta per le sole cessioni beni (non per le prestazioni di servizi) che devono essere di importo complessivo (comprensivo di Iva e risultante da un’unica fattura) superiore a € 154,94.

I prodotti devono essere destinati all’uso personale e familiare del viaggiatore, ad esempio: abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori; piccoli mobili, oggetto di arredamento e di uso domestico; articoli sportivi; oggetti di oreficeria e gioielleria; apparecchi radio-televisivi ed accessori; alimentari; giocattoli; computers ed accessori; strumenti ed accessori musicali; apparecchi di telefonia; cosmetici; accessori per autoveicoli; prodotti alcolici e vitivinicoli. I beni acquistati devono uscire dal territorio delle Stato italiano entro la fine del terzo mese dall’acquisto e l’uscita deve avvenire nei bagagli personali del turista, ricomprendendovi sia il bagaglio a mano che quello non accompagnato. Per le cessioni art. 38 quater è obbligatoria l’emissione della fattura (non basta lo scontrino fiscale) sulla quale devono essere riportati gli estremi del documento di identità del cliente (per gli svizzeri il n. di carta di identità o passaporto).

Fino al 31 agosto 2018 compreso resta in vigore la “vecchia” procedura e quindi:
• il commerciante emette una fattura cartacea;
• il cliente va in Dogana con la merce e presenta la fattura che viene timbrata dal funzionario doganale;
• copia della fattura con il timbro doganale viene riconsegnata dal cliente al commerciante.

Quest’ultima infatti una condizione essenziale per beneficiare dell’agevolazione: il cliente ha tempo tre mesi per portare fuori dall’Italia le merci; entro la fine del quarto mese dall’acquisto deve restituire una copia timbrata dalle dogane al venditore. Il commerciante infatti ha due possibilità: emettere una fattura con Iva e poi, in un secondo tempo, quando il cliente riporta la fattura timbrata, gli restituisce l’Iva emettendo una nota di credito per l’importo dell’Iva. Una seconda opzione consiste nell’emettere subito la fattura senza applicazione dell’Iva (addebitando il solo imponibile): se però l’acquirente non restituisce la copia timbrata dalla Dogana, il venditore dovrà versare la relativa Iva pur non avendola incassata.

Cosa cambia dal 1° settembre 2018? Il commerciante dovrà emettere e inviare la fattura all’Agenzia delle Dogane utilizzando la procedura informatica Otello 2.0 (messa a disposizione gratuitamente dalle Dogane) o con un altro programma informatico. In ogni caso, anche se utilizza un altro software, l’azienda dovrà registrarsi preventivamente sul portale Otello 2.0.

IMPORTANTE: per registrarsi su Otello è indispensabile essere in possesso di dispositivi per la firma digitale (CNS o Token), oppure credenziali SPID, oltre ad altra documentazione di impresa.

Nell’esempio visto prima, se la signora Lina Bernasconi, residente a Lugano, acquista la borsa dell’esempio di prima il negoziante, utilizzando un personal computer connesso a internet, dovrà compilare telematicamente la fattura con Otello (o con altro programma informatico) e la invierà immediatamente alle Dogane che la riceveranno in tempo reale. Il negoziante stamperà comunque una copia cartacea che consegnerà al cliente: la normativa non lo prevede come obbligo, ma è decisamente opportuno farlo e in molti casi sarà richiesto dal cliente per avere, ad esempio, un documento che certifichi l’acquisto e/o come quietanza del pagamento. Quindi la signora Bernasconi si recherà al valico di Lavena Ponte Tresa per fare rientro a casa le Dogane avranno già ricevuto il file della fattura. Potranno verificare se il contenuto della fattura coincide con quanto esposto e, se tutto è a posto, i doganieri inseriranno nel sistema informatico l’avvenuta esportazione delle merci.

Il commerciante, collegandosi via internet alla propria posizione su Otello, potrà verificare se e quando il visto è stato rilasciato. E’ bene capire che in tutti questi passaggi non vi sarà più nulla di cartaceo (se non la copia ‘di cortesia’ della fattura consegnata al cliente per i motivi visti prima). Non vi saranno più timbri a inchiostro: tutto avverrà telematicamente. Quindi, tornando all’esempio, se il commerciante ha emesso fattura con Iva, quando vedrà sul portale che il visto è stato rilasciato, potrà restituire l’Iva al cliente emettendo una nota di variazione (questa sì cartacea e non telematica). Se invece ha già emesso la fattura senza Iva, sa già che l’operazione si è conclusa correttamente. In futuro infatti, in caso di controlli fiscali, i verificatori non richiederanno documenti cartacei al negoziante (come avviene adesso), ma si collegheranno al portale Otello e verificheranno online l’esito delle singole fatture.

L’importanza della descrizione nella fattura. Le contestazioni in dogana non sono infrequenti: il doganiere infatti deve verificare che il bene esportato sia proprio quello indicato in fattura. E’ importante che il commerciante descriva dettagliatamente quanto viene ceduto, al fine di agevolare la sua identificazione. Non vanno bene, e possono creare problemi, descrizioni generiche (es. una borsa), ma più dettagliate (es. una borsa Love Moschino, Quilted Shoulder Bag, di colore nero). Se presenti sul prodotto si possono indicare matricole, n. di serie, ecc. Più si è precisi, meno si rischiano contestazioni in dogana, con perdite di tempo, disagi e lamentele del cliente.

La fattura art. 38 quater dal 1° settembre dovrà essere telematica: dovrà essere il commerciante ad emetterla in negozio (come fa adesso per quella cartacea); non è un’attività delegabile a terzi (es. il consulente fiscale), considerando che deve essere emessa subito, alla presenza del cliente, anche in orari non di ufficio (il sabato o la domenica mattina). In negozio quindi bisogna avere un pc, una stampante e un collegamento a internet. E avere competenze minime, di base, sul loro utilizzo.

E se non funziona internet? Non si può emettere la fattura in via telematica. Non si può fare nulla fino a quando il collegamento a internet non si ripristina. Stesso discorso se in negozio c’è un solo computer che si guasta.

Cosa fare in Pratica? Prima di tutto il commerciante deve registrarsi telematicamente sul portale Otello. -Poi può emettere le fatture 38 quater con tre modalità:
1) utilizzando il programma messo a disposizione da Otello;
2) utilizzare il software messo a disposizione dalle società di tax refund (tax free) nonché il loro servizio di rimborso dell’Iva;
3) utilizzare il software STAMP, predisposto da una startup, una nuova società. STAMP (https://stampit.co/) mette a disposizione un software che si interfaccia con Otello e consente l’emissione della fattura in via telematica. Inoltre assiste il commerciante nell’iscrizione al portale Otello, gratuitamente.