Jobs Act: le alternative “valide” alla collaborazione a progetto

Con l’abrogazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e con la presunzione assoluta prevista dall’articolo 2 del Testo Unico sui contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015) in capo ai rapporti di collaborazione, uno degli argomenti che va per la maggiore, in questo scorcio d’anno, è come rimodulare quelle collaborazioni in essere presso le aziende, senza per questo utilizzare modalità difformi a quanto la nuova normativa ha previsto.

Contratti, quindi, che siano inquadrati in tipologie diverse rispetto a quella del contratto a progetto, ma che evidenzino quelle caratteristiche di autonomia gestionale e, in generale, di flessibilità, di cui le aziende hanno bisogno per determinate attività lavorative.

Vediamo di capire quali alternative hanno le parti per riqualificare questi rapporti di collaborazione.

Contratto di consulenza autonoma

La collaborazione può essere stipulata con un soggetto titolare di partita IVA, ai sensi degli artt. 2222 e ss del c.c.

Proprio il Jobs Act (decreto legislativo n. 81/2015) ha abrogato le presunzioni assolute previste dalla Riforma Fornero (Legge 92/2012) che limitavano l’utilizzo delle collaborazioni rese da “persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA”:

1. durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;

2. più del 80% dei corrispettivi annui nell'arco di 2 anni consecutivi;

3. postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

L’importante, comunque, è seguire questi fondamentali principi:

o Il collaboratore, oltre ad avere aperto una partita IVA, deve essere anche professionalmente competente nella attività da svolgere;

o le attività richieste dal committente devono solo marginalmente rientrare in quelle definite nel core business aziendale;

o dovranno essere assenti tutti quegli indici di subordinazione caratteristici di un rapporto di lavoro subordinato quali:

§ mancanza di autonomia;

§ assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’imprenditore;

§ uso dei mezzi di lavoro del datore;

§ inserimento stabile all’interno di un processo produttivo e dell’organizzazione aziendale;

§ retribuzione fissa mensile;

§ orario di lavoro fisso e continuativo.

Contratto a termine

L’utilizzo di questa forma contrattuale ha alcuni aspetti positivi ed altri negativi. Vediamoli:

Vantaggi

· La cosa positiva è che consente una sicurezza maggiore per quanto attiene ad eventuali verifiche ispettive sulla genuinità del rapporto di lavoro e per quanto riguarda il contenzioso con il lavoratore, soprattutto al termine del rapporto di lavoro.

Svantaggi

· È sicuramente un contratto costoso (rispetto alle altre tipologie), in quanto oltre a pagare la contribuzione piena, soggiace al contributo maggiorato del    1,40% previsto dalla Legge n. 92/2012.

· Subisce i limiti imposti dal legislatore (limite quantitativo, di durata, «stop & go», diritto di precedenza, ecc.)

· Non sono previste agevolazioni se non in specifici e determinati casi.

Le nuove regole del contratto a tempo determinato sono contenute negli artt. dal 19 al 29 del decreto legislativo n. 81/2015.

Lavoro accessorio

È un contratto limitato ad un uso breve, in quanto prevede un compenso massimo, in caso di committente imprenditore o professionista, di 2.020 euro netti ad anno civile (valore per il 2015). Valore massimo che arriva, per chi imprenditore non è, a 7.000 euro netti per anno civile.

L’aspetto positivo, di questo contratto, è la semplicità d’uso; ciò in quanto non è prevista la stipulazione di un contratto scritto tra le parti, ma la sola comunicazione all’Inps. Inoltre, il pagamento avviene attraverso i c.d. “buoni Lavoro” (voucher) che contengono, al loro interno, sia la retribuzione che i contributi, previdenziali ed assicurativi, per la prestazione effettuata.

Si tratta di un rapporto di lavoro ibrido che può essere gestito, dalle parti, sia come lavoro autonomo che come lavoro subordinato.

Le regole del contratto intermittente sono contenute negli artt. dal 48 al 50 del decreto legislativo n. 81/2015.

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ed a part-time

Il nuovo contratto a tempo indeterminato è meno invasivo, per l'azienda, rispetto al passato e l'abbinamento con un part-time, con all'interno le clausole elastiche, potrebbe servire allo scopo.

Inoltre, è previsto, per la stipula di questo contratto, un esonero contributivo pari a:

q per il 2015: massimo 8.060 euro/anno per 3 anni (legge di Stabilità 2015 - L. 190/2014);

q per il 2016: massimo 3.224 euro/anno per 2 anni (legge di Stabilità 2016 - in attesa).

Stabilizzazione

Procedere, dal 2016, con la stabilizzazione, di un ex collaboratore, con un contratto a tempo indeterminato, presuppone anche la mancata applicazione di eventuali sanzioni amministrative collegate all’erronea qualificazione del rapporto di collaborazione precedentemente stipulato.