Prestazioni occasionali: doppio regime per il 2023. Come utilizzarle
Revisione di alcune regole riguardati le prestazioni occasionali e introduzione di una nuova tipologia contrattuale denominata prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. Le prime modifiche sono stabili nel tempo e non hanno una scadenza, mentre le seconde sono state introdotte in via sperimentale per il biennio 2023/2024. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023. Quali regole e condizioni devono rispettare le imprese per utilizzare le prestazioni occasionali nel 2023? Quali sanzioni sono previste in caso di violazioni?


PREMESSA

La domanda sull’argomento lavoro occasionale che maggiormente mi viene posta è se sia possibile lavorare senza partita IVA per l’esercizio di attività di lavoro autonomo. La risposta non può che essere affermativa, lavorare senza partita IVA è possibile ma solo a determinate condizioni:
• L’attività non deve essere svolta in modo professionale;
• L’attività deve essere occasionale, quindi del tutto episodica;
• Non deve esserci coordinazione del lavoro ed impiego di mezzi (non deve trattarsi di attività di impresa).
Rispettando queste condizioni è possibile operare senza partita Iva. Tuttavia il lavoro senza partita Iva non può che essere qualcosa di temporaneo, utilizzabile fino a quando l’attività non assume il carattere di abitualità e professionalità (non è prudente mantenere tali collaborazioni con gli stessi soggetti per molti mesi o addirittura per anni).
Ricordo che non trovano applicazione i limiti economici e di durata previsti dalla c.d. “Legge Biagi” (D.Lgs. n. 276/03, così come modificato dall’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 c.d. “Legge Fornero“), ovvero durata max. di 30 giorni per committente nell’anno e max. 5.000 euro lorde di compensi. Tale disposizione, infatti, è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015. Ad oggi, quindi, l’unico riferimento normativo sul lavoro autonomo occasionale è dato dall’art. 2222 del codice civile, che riguarda la prestazione d’opera. Pertanto, sulla base di questa disposizione si può definire lavoratore che effettua una prestazione occasionale:
“chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale”
Definizione di lavoro autonomo occasionale ai sensi del Codice Civile
Come già comunicato con una n. precedente Circolare di Studio, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del committente. La nuova disposizione prevede poi che, in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.


LE NOVITA DEL 2023

Con due diverse disposizioni, la legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha:
1) rivisto alcune regole riguardati le prestazioni occasionali, così come disciplinate dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito con la Legge n. 96/2017);
2) introdotto, in via sperimentale per il biennio 2023/2024, una nuova tipologia contrattuale, definita prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

Con questo scritto andremo a vedere, in forma tabellare, le novità introdotte dal legislatore.
Modiche al contratto di prestazioni occasionali
Vediamo quali sono le modifiche apportate dal legislatore alle prestazioni occasionali. Dette modifiche sono stabili nel tempo e non hanno una scadenza.
Novità Legge n. 197/2022, commi da 342 a 343
Aziende Le aziende che possono utilizzare lavoratori occasionali sono quelle che hanno sino a 10 dipendenti a tempo indeterminato;
Compenso Aumentato il limite economico (compenso) annuale che può essere erogato dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori: 10.000 euro (ossia il Datore di lavoro non potrà erogare più di € 10.000 complessivi a ai lavoratori che collaborano occasionalmente con l’azienda).

Gli altri limiti restano invariati:
- 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (ossia il lavoratore occasionale non potrà percepire più di € 5.000 da tutti datori di lavoro);

- 2.500 euro per prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (ossia il lavoratore non potrà percepire più di € 2.500 annui dallo stesso datore di lavoro).
ATECO Il lavoro occasionale può essere applicato anche alle prestazioni svolte nell’ambito delle attività di cui al codice ATECO 93.29.1:
- discoteche;
- sale da ballo;
- night-club e simili.
Agricoltura Viene vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo

Sanzioni 1. Superamento del limite di durata (45 giornate annue):
- trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.

2. Violazione dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

3. Utilizzo di soggetti diversi da quelli prescritti dalla normativa:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che l’utilizzo di soggetti non rientranti tra le categorie di lavoratori indicati dalla norma non sia dovuta da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida obbligatoria (art. 13, del D.L.vo 124/2004).

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