Legge di Bilancio 2023: guida alle novità di lavoro e previdenziali
Proroga per tutto il 2023, con aumento da 6.000 a 8.000 euro, dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36, donne e beneficiari del reddito di cittadinanza. Modifica della disciplina dei voucher lavoro previsti per le prestazioni occasionali. Correttivi al reddito di cittadinanza, in vista della sua abrogazione dal 1° gennaio 2024. Conferma anche per il 2023 dell’Ape sociale. Nuovi requisiti per Opzione donna, che riduce notevolmente la platea delle lavoratrici che potranno accedere al prepensionamento. Sono alcuni degli interventi in materia di lavoro e previdenza presenti nella legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022)..


Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori
Con la legge di Bilancio 2023 arriva un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, dopo le misure adottate nel 2022 (art. 1, comma 281).
In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:
- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
- 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.


Sgravi contributivi
Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza
Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.
In particolare, il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio - alternativo all’esonero previsto dall’art. 8, D.L. n. 4/2019 - è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36
Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto dall’art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022.
In particolare, per l’assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Anche in tal caso l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
Il successivo comma 298 conferma per il 2023 l’esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate previsto dal comma 16 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
In particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Come per i precedenti sgravi, anche l’efficacia di detta agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.


Reddito di cittadinanza
La legge di Bilancio 2023 ridefinisce la disciplina del reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024.
In particolare, al comma 313 viene disposto che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la durata del reddito di cittadinanza è limitata a 7 mensilità.
Secondo quanto stabilito al comma 314, tale riduzione non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.
Al successivo comma 315 viene inoltre precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sono obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.
Con il comma 316, invece, si dispone che, per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo. È demandata ad apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’Istruzione e del merito e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti).
Il comma 317, infine, prevede:
- che la componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Le modalità attuative dovranno essere definite da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;
- che i Comuni nell'ambito dei progetti utili alla collettività impieghino tutti (e non più almeno un terzo, come finora previsto) i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale;
- la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.


Voucher lavoro
Importanti modifiche sono apportata alla disciplina dei voucher lavoro.
Intervenendo sull’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, le nuove disposizioni (commi da 342 a 354) estendono la possibilità di acquisire le prestazioni occasionali.
Innanzitutto, viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
Viene inoltre ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Viene inoltre precisato che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.


Assegno unico universale
Con il comma 357 viene ritoccata la disciplina dell’assegno unico universale. Nello specifico, dal 1° gennaio 2023:
- la misura dell'assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;
- si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.
Congedo parentale
Con il comma 359 si aggiunge un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.
La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.


Disposizioni in materia pensionistica
Quota 103
Si introduce per il 2023 Quota 103 disciplinata ai commi 283-285.
Al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, entro il 31 dicembre 2023, ha un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo.

Ape sociale
Viene prevista inoltre la proroga per tutto il 2023 dell’Ape sociale e confermata anche per il 2023 la possibilità, per gli addetti a mansioni gravose o pesanti qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, di accedere alla misura qualora siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (commi da 288 a 291).

Opzione donna
Si conferma poi per tutto il 2023 Opzione donna, ma con nuovi requisiti rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Secondo quanto stabilito dal comma 292, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Rivalutazione pensioni
Viene modificato il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con un nuovo sistema di calcolo a 6 fasce (commi 309 e 310).
In particolare, per gli anni 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stabilita in misura pari:
- al 100% della variazione dell'indice del costo della vita, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;
- all’85% della variazione dell'indice del costo della vita, per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo;
- al 53% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;
- al 47% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni da 6 e 8 volte il minimo;
- al 37% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni da 8 a 10 volte il minimo;
- al 32% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni 10 volte il minimo.
Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto poi un incremento transitorio di:
- 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
- 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

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