Flat tax a 85.000 euro con clausola antielusione

La legge di Bilancio 2023, approvata dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2022, modifica il regime forfetario, elevando la soglia massima di ricavi o compensi da 65.000 a 85.000 euro: In secondo luogo, si prevede la fuoriuscita immediata dal regime per chi supera la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi; in caso di superamento nell’anno della nuova soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, l’uscita dal regime forfetario sarà rinviata all’anno successivo.

Secondo le prime anticipazioni, la legge di Bilancio 2023 - licenziata dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2022 - modificherà il regime forfetario, ribattezzato “flat tax”, ampliandolo quanto ai parametri di ricavi e compensi e modificandolo con intenti antielusivi.

Cos’è il regime forfetario

Il regime forfetario è un regime di tassazione sostitutivo dell’IRPEF dell’IRAP (comunque, non più applicabile alle persone fisiche) e dell’IVA, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, primo fra tutti il limite massimo di ricavi o compensi fissato a 65.000 euro annui.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell'anno precedente abbiano, nel contempo:

- conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;

- sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003), lavoro dipendente e collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Il regime forfetario si applica sempreché non si verifichi una delle cause ostative previste dall’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014 (per esempio, chi si avvale di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito, i non residenti, chi effettua in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi, chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari e chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente, aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro, etc.).

Come si applica

L’applicazione del regime forfetario consente di beneficiare di:

- una tassazione ridotta (aliquota 15%), sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP (comunque, non più applicabile alle persone fisiche) e dell’IVA;

- semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

In particolare, chi applica il regime forfettario non deve addebitare l’IVA in fattura ai clienti e, conseguentemente, è esonerato dagli adempimenti collegati (dichiarazione IVA; registrazione corrispettivi e registrazione di fatture emesse e ricevute).

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’importo di ricavi e compensi percepiti, un coefficiente di redditività a seconda dell’attività esercitata, sulla base dei codici ATECO.

Ad esempio

Per i soggetti che svolgono attività nel settore dell’alloggio e della ristorazione, il coefficiente è del 40% mentre per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, i servizi finanziari e assicurativi il coefficiente di redditività è del 78%.

Così, quindi, per un professionista in regime forfetario che realizza compensi per 60.000 euro il reddito imponibile lordo è pari a 46.800 euro (60.000 x 78%).

 

Dal reddito lordo devono essere dedotti i contributi e sul reddito netto si applica l’IRPEF con l’aliquota del 15% (flat tax o tassa piatta) o quella del 5%, per i primi 5 anni, in caso di avvio di una nuova attività.

Cosa accade in caso di superamento del limite di ricavi

Le regole vigenti prevedono che, in caso di superamento, nel corso dell’anno, della soglia di 65.000 euro, il contribuente sarà escluso dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta successivo, mentre per il reddito dell’anno in corso, in cui viene superata la soglia, potrà continuare ad applicare il regime forfetario, anche se sopra soglia.

 

Ad esempio

Ricavi anno 2021 = 60.000 euro

Nell’anno 2022 si applica il regime forfetario;

Ricavi anni 2022 = 130.000 euro

Dal 2023 il regime forfetario non potrà più essere applicato. Tuttavia, sul reddito 2022 il contribuente applicherà l’aliquota del 15%, anche se in tale anno i ricavi sono stati superiori alla soglia di 65.000 euro.

 

Tale caratteristica del regime forfetario può spingere i contribuenti a porre in essere manovre elusive, cioè a spostare in avanti il conseguimento di ricavi o compensi, per evitare il superamento della soglia e/o a concentrare i componenti positivi in un dato anno per beneficiare dell’aliquota ridotta.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2023

Le novità preannunciate in occasione della legge di Bilancio 2023 sono sostanzialmente due.

La prima consiste nell’allargamento della platea dei possibili beneficiari, mediante l’innalzamento della soglia da 65.000 a 85.000 euro.

In questo modo, una fetta di contribuenti oggi esclusi potrà avere la possibilità di applicare la flat tax.

La seconda novità prevede che coloro che superano la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi usciranno dal regime forfetario con effetto immediato, cioè a partire dallo stesso periodo d’imposta di superamento della soglia: in questo modo, si eviteranno possibili arbitraggi per godere dell’aliquota agevolata anche in presenza di redditi elevati.

Inoltre, da quel momento, il soggetto entrerà anche nel regime ordinario IVA, con obbligo di applicazione dell’imposta e di effettuazione di tutti gli adempimenti.

Per coloro che nell’anno supereranno la nuova soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, l’uscita dal regime forfetario sarà rinviata all’anno successivo, come è previsto dalla disciplina vigente.

 

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