Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione obbligatoria entro il 18 gennaio per evitare le sanzioni

Entro il 18 gennaio, i committenti che operano in qualità di imprenditori hanno l’obbligo di comunicare all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, per posta elettronica, l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali intercorse dopo il 21 dicembre 2021. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 del 2022, ha individuato le tempistiche con le quali i committenti possono assolvere questo adempimento e introdotto anche un periodo transitorio durante il quale essi possono, seppur tardivamente, mettersi in regola evitando così di incorrere nella sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Obbligo di comunicare tutti i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 ma soltanto per i committenti che operano in qualità di imprenditori e sanatoria per le comunicazioni che vengono comunque effettuate entro il 18 gennaio 2022.

Sono queste alcune delle indicazioni operative fornite dal Ministero del lavoro e dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota a firma congiunta n. 29 dell’11 gennaio 2022 in merito al nuovo adempimento obbligatorio introdotto dalla legge n. 215/2021.

Finalità del provvedimento

Allo scopo di garantire il diritto costituzionale alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potenzialmente compromesso dallo svolgimento in forma irregolare delle prestazioni lavorative, l’art. 13 della legge n. 215/2021, di conversione del DL n. 146/2021, ha praticamente riscritto l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) che disciplina uno dei poteri più coercitivi nelle mani degli ispettori del lavoro, vale a dire il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Proprio all’interno di questa disposizione è previsto che, dal 21 dicembre u.s., ai fini del computo dell’aliquota del 10% dei lavoratori irregolari che fa scattare il provvedimento interdittivo, il personale ispettivo dell’INL debba altresì tener conto dei lavoratori eventualmente presenti sul luogo di lavoro inquadrati come autonomi occasionali privi della comunicazione preventiva.

Il nuovo obbligo di comunicazione: soggetti interessati

Al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, la disposizione testualmente prevede che il committente (ossia il datore di Lavoro) ha l’obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante SMS o per posta elettronica.

Poiché l’adempimento, come detto, è stato inserito all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, la nota dell’11 gennaio 2022 evidenzia come il nuovo obbligo riguardi esclusivamente i committenti che operino in qualità di imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c. Conseguentemente, l’obbligo in questione non è contemplato:

- a carico dei datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);

- nell’ambito delle professioni intellettuali cosiddette “protette” (artt. 2229 e ss. c.c.), per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi (salvo che il professionista non svolga un’attività imprenditoriale);

- a carico delle ONLUS;

Tempistiche per l’effettuazione della comunicazione

Termine per effettuazione della comunicazione obbligatoria

Rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 (data di entrata in vigore dell’obbligo comunicativo) e già cessati all’11/01/2022 (data di pubblicazione della nota n. 29/2022)

Entro il 18/01/2022 (compreso)

Rapporti di lavoro in essere alla data dell’11/01/2022, a prescindere dal fatto che siano iniziati prima o dopo del 21/12/2021

Entro il 18/01/2022 (compreso)

Rapporti avviati dal 12/01/2022

La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale eventualmente risultate dalla lettera d’incarico (in analogia con quanto previsto per le prestazioni svolte dai lavoratori intermittenti, la CO verrà considerata tempestiva anche se fatta fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa).

Modalità di effettuazione della comunicazione

Come accennato, il committente ha l’obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato del lavoro, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori mediante SMS o per posta elettronica .

In attesa che il Ministero del lavoro provveda ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso per adeguarli alle specifiche necessità di questo nuovo adempimento, la comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali va effettuata, per il momento, esclusivamente attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) appositamente predisposto per ciascun Ispettorato territoriale (per Milano e provincia l’indirizzo è il seguente: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Per competenza territoriale, la comunicazione va trasmessa all’Ispettorato nel cui ambito provinciale verrà svolta la prestazione lavorativa.

La comunicazione dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:

- i dati del committente e del prestatore;

- il luogo della prestazione;

- la sintetica descrizione dell’attività di lavoro svolta;

- la data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;

- l’ammontare del compenso pattuito al momento dell’incarico.

L’annullamento della comunicazione (o la modifica dei dati contenuti nella comunicazione stessa) potrà essere eventualmente effettuata in qualsiasi momento che preceda l’inizio dell’attività del prestatore. La nota dell’11 gennaio 2022 evidenzia, tuttavia, come eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non potranno comunque tradursi in una omissione della comunicazione e non andranno, pertanto, sanzionati.

Sanzioni

A proposito di penalità, in caso di violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione obbligatoria è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è possibile applicare la procedura premiale della diffida prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Pertanto, la sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, sarà pari a 833,33 euro per ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce.

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