Sostegni bis: i nuovi crediti d’imposta e le agevolazioni

Dai Bonus locazioni e sanificazione, DPI e tamponi. Dai crediti d’imposta per i pagamenti elettronici al credito d’imposta. Con le misure per la liquidità: garanzia SACE, fondo di garanzia PMI, moratoria PMI. Sono le principali misure contenute nel decreto Sostegni bis in materia di crediti d’imposta e agevolazioni.

Crediti di imposta

Bonus locazione

Con l’art. 4 viene esteso e prorogato il credito d’imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

In particolare con il comma 2 il credito d’imposta viene riconosciuto relativamente ai canoni versati dei mesi da gennaio a maggio 2021 a favore:

- dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Il bonus spetta, rispettivamente, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione e del 50% dell'ammontare dei canoni per affitto d'azienda;

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il diritto al beneficio matura anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il bonus spetta, rispettivamente, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione e del 30% dell'ammontare dei canoni per affitto d'azienda.

Bonus sanificazione, DPI e tamponi

Con l’art. 32 viene introdotto un credito di imposta - in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali - pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione e individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il beneficio spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta sono stati definiti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021.

La comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Crediti d’imposta per i pagamenti elettronici

I commi da 10 a 12 dell’art. 11-bis - che riproducono con alcune modifiche l’articolo 11-bis, commi 10 e 11, del D.L. 99/2021 - prevedono specifici crediti di imposta:

- per le commissioni maturate in relazione a pagamenti elettronici. In particolare, viene stabilito che, nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito di imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronici, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

- per l'acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L'agevolazione, riconosciuta dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario;

- per l l'acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. L'agevolazione, valida nell'anno 2022, spetta nel limite di spesa di 320 euro per ciascun beneficiario.

 

Bonus pubblicità

I commi da 10, 11 e 13 dell’art. 67, intervengono invece sulla disciplina 2021 e 2022 del bonus pubblicità ex articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, prevedendo che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, sia per gli investimenti pubblicitari sulla stampa che per gli investimenti pubblicitari su radio-tv, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Nel biennio 2021-2022 saranno ammessi anche investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti nazionali non partecipate dallo Stato. Per il 2021, la comunicazione telematica di prenotazione del bonus può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2021. Restano valide le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021.

Misure per la liquidità

Garanzia SACE (Finanziamenti garanzia Italia)

L’art. 13, in linea con il Temporary Framework, estende fino al 31 dicembre 2021 l’efficacia della Garanzia Italia Sace di cui all’art. 1 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo:

- l’aumento della durata dei finanziamenti garantibili. Al riguardo si segnala che mentre il testo del decreto prevede l’aumento della durata fino a 10 anni, la Commissione Europea ha autorizzato l’aumento della durata di detti finanziamenti fino ad un massimo di 8 anni. L’aumento della durata potrà essere richiesto anche per i prestiti già garantiti. In questo caso, si potrà prolungare fino a 8 anni la durata dei finanziamenti in essere oppure si potrà sostituire i finanziamenti già garantiti aventi durata 6 anni con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 8 anni;

Moratoria PMI

All’art. 16 viene estesa fino al 31 dicembre 2021 la moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). La proroga riguarda però solo la quota capitale (ove applicabile) e non è automatica, ma subordinata ad apposita domanda, che doveva essere presentata al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021.

Misure agevolative

Bonus auto

Con l’art. 73-quinquies si prorogano fino al 31 dicembre 2021 i contributi previsti dalla legge di Bilancio 2021:

- per l’acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (di categoria M1) con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011;

- per l’acquisto di veicoli commerciali (di categoria N1) e veicoli speciali (di categoria M1).

Vengono poi stanziati:

- 60 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli con emissioni fino a 60 g/km CO2;

- 200 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli con emissioni da 61 a 135 g/km CO2;

- 50 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di veicoli commerciali (cat. N1) e veicoli speciali (cat. M1), di cui 15 milioni di euro riservati all’acquisto di veicoli esclusivamente elettrici;

- 40 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto di autoveicoli usati (cat. M1) per i quali non siano stati già goduti i benefici previsti per l’acquisto di veicoli usati a basse emissioni, con classe non inferiore ad Euro 6 e prezzo risultante dalle quotazioni medie non superiore a 25.000 euro, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 o che superi nel periodo di vigenza dell’agevolazione i 10 anni dall’immatricolazione di cui l’acquirente o un familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi.

Il contributo è riconosciuto in misura decrescente al crescere delle emissioni (da 2.000 euro a 750).

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