Fondo perduto con nuovi meccanismi di calcolo: in arrivo indennizzi automatici, alternativi e reddituali

Il decreto Sostegni bis prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione. La misura si articola su 3 componenti: la prima è la replica del precedente intervento previsto dal decreto Sostegni, la seconda componente è basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, la terza componente, con finalità perequativa, si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Con la presente Circolare forniamo una prima analisi del provvedimento al fine di determinare come si calcola il contributo nelle diverse casistiche.

La previsione di nuovi contributi a fondo perduto nel decreto Sostegni bis si affianca a ulteriori misure per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese, come, ad esempio, il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili a uso non abitativo, l’esenzione della TARI per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici, ed altri.

Per quanto riguarda il contributo a fondo perduto, il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.

La misura, in particolare, si articola su 3 componenti:

la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto Sostegni, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020 (comma 1);

una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 (comma 5);

una terza componente, che avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021 (comma 27).

ATTENZIONE: Tale terza componente, tuttavia, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea .

Contributo comma 1: vecchi beneficiari

Il contributo previsto dal comma 1 spetta nella misura del 100% del contributo recentemente riconosciuto dal precedente Decreto Sostegni. In pratica, quindi, il soggetto che ha ottenuto il precedente contributo riceverà un contributo dello stesso importo.

Il contributo previsto dal D.L. Sostegni spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Esempio

Ammontare medio mensile 2019: 290.000

Ammontare medio mensile 2020: 130.000

Differenza %: - 44,82%.

Il contributo spetta perché l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è inferiore del 44,82% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019

Il contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

a) 60%per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;b) 50%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;c) 40%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;d) 30%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;e) 20%per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Esempio

Ammontare medio mensile 2019: 290.000

Ammontare medio mensile 2020: 130.000

Differenza: 160.000

Ricavi anno 2019: 3.400.000

Calcolo del contributo: 30% di 160.000 = 48.000 euro

Il soggetto in esame riceverà ulteriori 48.000 euro per effetto del decreto Sostegni bis.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito della perdita del fatturato e ai fini della media mensile, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Contributo comma 5: vecchi beneficiari

I soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il decreto Sostegni possono, in alternativa al contributo di cui al comma 1 (cioè alla ripetizione del contributo ottenuto in base al D.L. n. 41/2021), richiedere un (diverso) contributo a fondo perduto.

Tale contributo spetta “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020”.

In pratica, quindi, il periodo di riferimento non è più l’anno 2020 rispetto all’anno 2019.

Per ottenere il contributo in parola, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni in esame saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il comma 5 della disposizione in esame prevede che tale contributo, pur essendo alternativo a quello del comma 1, è in qualche modo ad esso complementare, perché:

- i soggetti che abbiano beneficiato del contributo previsto dal decreto Sostegni potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo in parola, se superiore al primo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del comma 5;

- se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5 emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi del comma 1, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto in base al precedente decreto Sostegni, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) 60%per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;b) 50%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;c) 40%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;d) 30%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;e) 20%per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Esempio

Ammontare medio mensile 2019: 290.000

Ammontare medio mensile 2020: 130.000

Differenza: 160.000

Ricavi anno 2019: 3.400.000

Calcolo del contributo (decreto Sostegni): 30% di 160.000 = 48.000 euro

Ammontare medio mensile 1.4.2019-31.3.2020: 340.000

Ammontare medio mensile 1.4.2020-31.3.2021: 110.000

Differenza: 230.000

Calcolo del contributo (comma 5, decreto Sostegni bis): 30% di 230.000 = 69.000 euro

Il contribuente riceverà ulteriori 21.000 euro per effetto del decreto Sostegni bis

Il contributo di cui al comma 5, per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni, è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) 90%per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;b) 70%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;c) 50%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;d) 40%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;e) 30%per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Esempio

Ammontare medio mensile 1.4.2019-31.3.2020: 290.000

Ammontare medio mensile 1.4.2020-31.3.2021: 130.000

Differenza: 160.000

Ricavi anno 2019: 3.400.000

Calcolo del contributo

Vecchi beneficiari: 30% di 160.000 = 48.000 euro

Nuovi beneficiari: 40% di 160.000 = 64.000 euro

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a 150.000 euro.

Contributo comma 27: vecchi beneficiari

Come già indicato la terza componente dell’aiuto di Stato avrà finalità perequativa; infatti si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.

Tale contributo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, pertanto ci riserviamo di approfondire l’argomento non appena saranno disponibili le necessarie circolari interpretative e si scorgerà la possibilità di applicarlo.

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