AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Le nuove modalità di fruizione del credito d’imposta

Con la presente Circolare, cominciamo ad approfondire i molteplici temi contenuti della Legge di Bilancio 2021. Iniziamo dalle Agevolazioni sugli Investimenti in Beni strumentali. Tale intervento infatti appare interessante in considerazione del fatto che sono state migliorate sia le condizioni per usufruirne che la misura del credito di imposta. Nello specifico sono stati prorogati e potenziati, fino al 31 dicembre 2022, i tax credit previsti dal Piano Transizione 4.0. La legge di Bilancio 2021 diversifica le aliquote agevolative del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.

Per utilizzare il bonus fiscale le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e conservare la documentazione necessaria per dimostrare l'effettivo sostenimento del costo agevolabile. Variano anche le agevolazioni per gli acquisti di beni strumentali ordinari (non Industria 4.0).

 La nuova disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali contenuta nel nuovo piano nazionale Transizione 4.0 e nel DDL di Bilancio 2021 è caratterizzata da tempistiche di fruizione accelerata e anticipata dell’agevolazione.

Le nuove modalità di fruizione si applicheranno, in caso di approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021 nel testo attualmente vigente, agli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, inclusi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 che siano stati validamente prenotati entro il 31.12.2022.

 Modalità di utilizzo del credito d’imposta

L’unica modalità ad oggi ammissibile di fruizione del credito d’imposta è l’utilizzo diretto mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 (ossia tramite compensazione nel modello F24).

Accelerazione della fruizione

La disciplina innovata accorcia il periodo di compensazione del credito d’imposta, indipendentemente dalla tipologia di beni oggetto di investimento. Ciò renderà ancora più conveniente l’agevolazione in oggetto.

Infatti la normativa previgente all’articolo 1, comma 191, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) prevedeva la compensazione in 5 quote annuali costanti, ridotte a 3 nel caso in cui oggetto di investimento fossero beni strumentali immateriali 4.0, ovvero software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

La nuova disciplina accorcia il periodo di fruizione in 3 quote annuali costanti per ogni tipologia di bene e per ogni investimento effettuato nell’intero periodo di vigenza dell’agevolazione dal 16.11.2020 al 31.12.2022, inclusi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 che siano stati validamente prenotati entro il 31.12.2022.

Un’importante novità è l’introduzione della facoltà di fruizione del credito d’imposta in un’unica quota annuale per i soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, limitatamente ai seguenti investimenti:

  • in beni strumentali materiali e immateriali ordinari, inclusi gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile ex articolo 18 L. 81/2017;
  • effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

La facoltà di fruizione in unica soluzione non si applica dunque né agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, né agli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023 purché validamente prenotati al 31.12.2022.

 Anticipazione del momento di fruizione

La normativa previgente all’articolo 1, comma 191, L. 160/2019 prevedeva la decorrenza della compensazione a partire rispettivamente dal 01.01 dell’anno successivo:

  • al momento di entrata in funzione dei beni materiali ordinari;
  • al momento di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0.

La disciplina innovata anticipa il momento di fruizione, consentendo la compensazione immediata della prima o unica quota:

  • dall’anno di entrata in funzione per beni materiali e immateriali ordinari;
  • dall’anno di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0.

In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2020 il numero di quote di compensazione del credito decorrenti dall’anno di avvenuta interconnessione del bene resta inalterato anche in caso di fruizione anticipata, con l’effetto di produrre:

  • n quote annuali ridotte decorrenti dall’anno di entrata in funzione fino all’anno antecedente l’interconnessione;
  • 3 quote annuali di fruizione decorrenti dall’anno di interconnessione.

                                        PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL’AGEVOLAZIONE

Tipologia di bene

Tipologia di soggetto

Quote annuali

Misura dell’agevolazione

(Credito di Imposta)

Momento di decorrenza della fruizione

Beni materiali e immateriali ordinari  

Imprese ed esercenti arti o professioni con ricavi < 5 milioni di euro (investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021)

1

·    10% per il 2021

·      6% per il 2022

Strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile: credito di imposta del

· 15% per il 2021

(anche per gli esercenti arti e professioni)

 

Anno di entrata in funzione del bene

Imprese ed esercenti arti o professioni con ricavi ≥ 5 milioni di euro (investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021)   Imprese ed esercenti arti o professioni (investimenti 01.01.2022 – 31.12.2022 + 01.01.2023 – 30.06.2023 prenotati al 31.12.2022)

3

·    10% per il 2021

·      6% per il 2022

Beni materiali e immateriali 4.0

Imprese (investimenti 16.11.2020 – 31.12.2022 + 01.01.2023 – 30.06.2023 prenotati al 31.12.2022)

3

Credito di imposta 50% per il    2021 e 40% per il 2022 per investimenti fino a 2,5 milioni

Anno di interconnessione del bene Oppure Anno di entrata in funzione del bene in misura ridotta

N.B. - Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

ADEMPIMENTI PER GLI INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

Le imprese che si avvalgono delle misure legate a industria 4.0 effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 4 a 8.

Per gli investimenti Industria 4.0 le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

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