Ristori quater: come cambia il calendario delle scadenze fiscali.

Acconto delle imposte sui redditi e IRAP al 10 dicembre per i titolari di partita IVA, mentre slitta al 30 aprile 2021 per i soggetti non ISA (vedi forfetari) con calo del fatturato del primo semestre almeno del 33% e per le attività dei due decreti Ristori con sede in zona rossa (se ristoranti anche arancione). Invece, per i versamenti di ritenute, addizionali e IVA del 16 dicembre è prevista la sospensione fino al 16 marzo con calo di fatturato di novembre 2020 su 2019 di almeno il 33% o se si tratta di attività dei decreti Ristori in zona rossa. Sono queste alcune, ma non le uniche, novità in materia di proroga delle scadenze contenute nel decreto Ristori quater.

Dopo le prime anticipazioni sulle proroghe dei versamenti dell’acconto di novembre della dichiarazione dei redditi e IRAP contenute nel comunicato stampa MEF del 27 novembre, il decreto Ristori quater passa il vaglio del Consiglio dei Ministri.

Appare quindi più chiara la situazione delle scadenze fiscali interessate dalle proroghe e sospensioni.

Le novità riguardano non solo le dichiarazioni dei redditi e IRAP, ma anche i versamenti di dicembre (ritenute, addizionali e IVA) e l’appuntamento con le rate della rottamazione anch’esse in calendario a dicembre.

Proviamo, dunque, a tracciare una sorta di calendario con l’indicazione delle nuove date.

Scadenze del 10 dicembre 2020

Il 10 dicembre vede alcune nuove scadenze da un lato e lo slittamento di altre.

Iniziamo dalle prime. Il 10 dicembre scade il termine per:

- il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; 

- il versamento cumulativo delle rate 2020 della rottamazione fissate al 10 dicembre dal decreto Cura Italia, slitta al 1° marzo 2021 come si dirà di seguito.

Scadenze del 16 dicembre 2020

Al 16 dicembre si registrano alcune conferme, ma anche molte novità.

Partiamo dalle conferme: il versamento della seconda rata IMU non subisce proroghe.

Per quanto riguarda, invece, delle modifiche, come si dirà di seguito, slittano a marzo i versamenti delle ritenute, addizionali e IVA.

Scadenze del 16 marzo 2021

Slittano dal 16 dicembre 2020 al 16 marzo 2021, i termini per il versamento:

  1. a) delle ritenute alla fontesui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
  2. b) dell’IVA;
  3. c) dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

La sospensione vale solo per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La suddetta sospensione vale anche:

  • per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

 

2) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

2.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

2.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;

2.3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del decreto Ristori bis (si veda la nostra precedente circolare), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

Come accennato, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Scadenze del 30 aprile 2021

Al 30 aprile 2021 slitta, per molti contribuenti con determinati requisiti, il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP.

In particolare, sono interessati:

1) i soggetti ISA che:

1.1) hanno subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque esercitino l’attività;

 

1.2) non hanno subito il calo di fatturato, ma rientrano tra uno dei codici Ateco elencati nell’allegato 1 o 2 al decreto Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede in una regione rossa;

1.3) non hanno subito il calo di fatturato ma esercitano l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione;

2) i soggetti non ISA (forfettari e minimi):

2.1) ovunque dislocati, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;

 

2.2) con sede nelle zone rosse, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (allegato 1 e allegato 2) del decreto Ristori bis;

2.3) con sede nelle zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono ristoranti.

 

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