Cassa integrazione: proroga di 6 settimane fino al 31 gennaio 2021

Gentili Clienti,

Il decreto Ristori approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020 prevede la proroga della Cassa integrazione COVID fino al 31 gennaio 2021. Il meccanismo del nuovo periodo di integrazione salariale ricalca quello stabilito dal decreto Agosto. Si prevede infatti il versamento di un contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% o che non hanno subito calo del fatturato. Nessun contributo è invece dovuto dalle imprese interessate dalle restrizioni introdotte dal DPCM dello scorso 24 ottobre (Bar, ristoranti, Palestre, piscine, etc.). Stabiliti infine nuovi termini di computo e decorrenze.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 ottobre 2020, ha approvato il cd. decreto Ristori.

Tra le altre misure di sostegno all’occupazione, il decreto legge in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevede l’accesso, anche nell’anno 2021, a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell’attività̀ lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ad annunciare le ulteriori 6 settimane di cassa integrazione il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e lo stesso Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo: la nuova cassa integrazione arriverà fino al 31 gennaio 2021 a partire dal 16 novembre e con essa anche il blocco dei licenziamenti.

In aggiunta, le aziende che, a seguito del DPCM del 24 ottobre 2020, hanno dovuto chiudere anche parzialmente non dovranno versare i contributi previdenziali sul lavoro dipendente per il mese di novembre.

Contributo addizionale

E’ dovuto un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9%della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;b) al 18%della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai recenti provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

Divieto di licenziamento

Fino al 31 gennaio 2021 restano preclusi:

- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo;

- la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

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