Modello Redditi 2020, per i soggetti ISA versamenti al 20 luglio.

Quali conseguenze?

Proroga al 20 luglio 2020 del temine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA (gli Ex Studi di settore), compresi quelli aderenti al regime forfetario. È quanto si legge nel comunicato stampa del 22 giugno 2020, diffuso dal Ministero dell’Economia e delle finanze. In attesa di conoscere il testo del D.P.C.M., è possibile già fare qualche riflessione sugli effetti del differimento del termine che, a onor del vero, almeno secondo le richieste dei professionisti, si sperava fosse più esteso.

Ormai è ufficiale: come da tradizione arriva la consueta proroga dei termini di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IVA. E lo slittamento, quest’anno, era richiesto a gran voce considerato che si è attraversato un durissimo periodo a causa dell’epidemia da Covid-19.

Nel frattempo, in attesa di conoscere il testo ufficiale del D.P.C.M. proviamo ad entrare un po’ più nel dettaglio.

Effetti della proroga

Vengono ridefinite le scadenze di versamento delle imposte (saldo 2019 e primo acconto 2020) derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2019 come segue:

- scadenza “naturale”: 20 luglio;

- scadenza con maggiorazione dello 0,4%: 20 agosto.

Chi è interessato e chi no

La proroga, però, non vale per tutti i contribuenti: nel comunicato, infatti, si afferma che vale per i “contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario”.

Nuovo calendario

Alla luce di quanto detto, si riporta il nuovo calendario dei versamenti e relative rateazioni:

1) senza maggiorazione:

1° rata: 20 luglio;

2° rata: 20 agosto

3° rata: 16 settembre;

4° rata: 16 ottobre;

5° rata: 16 novembre.

 

2) con maggiorazione dello 0,4%:

1° rata: 21 agosto;

2° rata: 16 settembre;

3° rata: 16 ottobre;

4° rata: 16 novembre.