Affitti brevi, non si avvertiva la mancanza del codice identificativo

Con la conversione in legge del “decreto Crescita” (D.L. 34/2019, conv. L. 58/2019) sono state introdotte numerose novità in materia fiscale, fra le quali rilevanti modifiche in materia di locazioni brevi. In particolare, è stato istituito il codice identificativo unico nazionale da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi inerenti le locazioni brevi.

Ricordiamo che per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, purché siano stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite portali telematici (AirB&B, Booking, ecc). A tali contratti è applicabile il regime della cedolare secca con aliquota al 21% a decorrere dal 1.06.2017. Per i contratti stipulati senza attività di intermediazione o senza l'utilizzo di portali, l'opzione può essere esercitata in sede di registrazione del contratto o con la dichiarazione dei redditi.

Diversamente, in presenza di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di portali telematici, che mettono in contatto domanda e offerta di immobili è necessario osservare precisi obblighi informativi e di effettuazione della ritenuta. In particolare, tali soggetti, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi dovuti, sono obbligati a operare la ritenuta nella misura del 21%, a titolo d'imposta se il beneficiario opta per l'applicazione della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto; si considera a titolo di acconto nel caso in cui il beneficiario non eserciti l'opzione preferendo l'applicazione del regime ordinario.

Con le recenti misure, introdotte al fine (dichiarato) di migliorare la qualità dell'offerta turistica, di assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, è stata prevista l'istituzione, presso il Ministero del Turismo di una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Pertanto, le singole strutture ricettive o gli immobili destinati alle locazioni brevi dovranno essere identificati mediante un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Pertanto, troveremo pubblicato anche il codice identificativo in tutte le comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione di tali servizi. L'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 500 a un massimo di € 5.000. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà maggiorata del doppio. Con apposito decreto del Ministero del Turismo sono definite le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati.

Chi offre locazioni brevi, dovrà registrarsi al portale “Alloggiati Web, e comunicare i dati degli ospiti alla Questura, la quale poi li comunicherà all'Agenzia delle Entrate che li renderà, inoltre, disponibili ai comuni che potranno così monitorare il pagamento dell'imposta di soggiorno. Al fine di limitare ulteriormente il rischio di evasione, la legge prevede che gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici, residenti in Italia, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi percepiti, insieme con i soggetti non residenti appartenenti al medesimo gruppo di intermediari. Il provvedimento è stato accolto con favore dagli esercenti turistici (hotel, alberghi, ecc.) in quanto tende a regolamentare ulteriormente e a ridurre l'evasione fiscale e la concorrenza sleale nel settore dei “privati” proprietari di case, consentendo di lavorare nel rispetto delle regole con un beneficio che ricadrà su tutti gli operatori del turismo e per le casse dello Stato. Tutti scopi il cui pregio è difficilmente contestabile. Tuttavia, si conferma il dubbio, già espresso in passato, che forse, il vero obiettivo politico sia quello di scoraggiare i proprietari dal fare locazione turistica, con la richiesta di nuovi obblighi, vincoli e adempimenti burocratici per chi affitta, con motivazioni di volta in volta diverse. Continuiamo a chiederci se tutti questi appesantimenti burocratici abbiano davvero un senso o se non abbiamo irrimediabilmente perso il senso della “misura” essendoci ormai rassegnati al proliferare incontrollato delle “disposizioni” che gravano come un macigno sui singoli, sulle imprese, sulle Pubbliche Amministrazioni, aumentando il costo della vita e delle attività quotidiane, sia in termini di denaro sia in termini di tempo.