Riforma fallimentare, le norme di imminente attuazione

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha soppresso il Regio Decreto 16.03.1942, n. 267 all'alba del suo 77° compleanno. Una riforma tanto completa quanto complessa, la cui entrata in vigore è prevista entro 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E se tale termine sembra essere essenziale, affinché il nuovo codice possa essere studiato e assorbito dagli addetti ai lavori, il legislatore dispone che venga data immediata esecuzione a precisi articoli in vigore dal 16.03.2019. Vengono apportate modifiche in ordine alla competenza giurisdizionale del tribunale che deve dichiarare l'amministrazione straordinaria di una società. Il tribunale competente è quello individuato ai sensi dell'art. 27, c. 1, ovvero il tribunale sede delle sezioni specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il criterio di cui all'art. 4 D.Lgs. 168/2003. Viene ora disposta la creazione, da attuare entro il 1.03.2020, dell'albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori: gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a); in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e, purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, possono iscriversi previo possesso dei requisiti di onorabilità e formazione. Il nuovo Codice pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria, di INAIL e INPS l'obbligo di emettere un certificato unico che attesti le somme vantate verso il debitore. L'art. 366 prevede che, in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese siano poste in capo al creditore istante qualora abbia chiesto la dichiarazione con colpa; ovvero siano imputate al debitore se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Ma le novità di maggior rilievo attengono agli assetti organizzativi societari. L'organo di direzione e controllo della singola impresa "ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 375). In caso contrario gli amministratori rispondono verso i creditori sociali, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, nei limiti della differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Ancora, per le Srl è stato previsto l'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore legale dei conti allorquando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti ovvero ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiore a 10 unità. Al verificarsi di una delle condizioni, le società a responsabilità limitata e le cooperative devono provvedere ad effettuare apposite modifiche statutarie e dell'atto costitutivo entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma ossia entro il 16.12.2019.