Proroga delle rivalutazioni, a chi conviene

La legge di Bilancio per l'anno 2019 prevede una nuova riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie e dei terreni agricoli ed edificabili. Il nuovo termine per redigere la perizia e procedere alla asseverazione è stabilito al 30.06.2019 con riferimento ai valori correnti al 1.01.2019.

Sul valore rivalutato è dovuta l'imposta sostitutiva, che però viene aumentata in confronto alle rivalutazioni precedenti. Infatti, la nuova percentuale è del 11% per le partecipazioni qualificate e del 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni agricoli ed edificabili; nelle precedenti rivalutazioni, l'imposta sostitutiva era dovuta nella misura del 8% con riferimento sia ai terreni che alle partecipazioni. Stupisce l'aumento delle aliquote dell'imposta sostitutiva (se non per le solite ragioni di gettito), in quanto riteniamo che non vi sia molto interesse a nuove rivalutazioni, poiché tale opportunità è ormai concessa dal 2002 quasi ininterrottamente e con ogni probabilità, le transazioni nelle cessioni di quote e di aree edificabili sono state molte meno delle perizie asseverate. Sotto il profilo della rivalutazione delle quote, occorre anche considerare l'ingiustificata differenza della misura dell'imposta sostitutiva tra le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate, in quanto dal 2019 scatta la tassazione mediante l'imposta sostitutiva del 26% su tutte le plusvalenze da cessione quote, indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualificate o meno). Infatti, tenuto conto dell'aliquota di determinazione dell'imposta sostituiva nella misura del 10 e 11% da applicare sul valore lordo, se la plusvalenza è di lieve entità conviene applicare la tassazione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa. Alla luce delle modifiche in arrivo, vi è interesse a rivalutare la quota quando la plusvalenza è superiore al 38,46% per le partecipazioni non qualificate e al 42,30% per quelle qualificate. Infatti, moltiplicando tali valori per l'imposta del 26% prevista sul capital gain risulta il 10% o l'11% che è, in alternativa, l'imposta da applicare sull'ammontare complessivo delle quote od azioni. Per le aree edificabili, ci può essere un timido interesse alla rivalutazione in presenza di una dinamica in ripresa del mercato immobiliare in alcune zone del Paese. Anche in questo caso, occorre ricordare che per la cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria (art. 67, lett. b Tuir) è possibile determinare l'Irpef con la tassazione separata e che, in casi di redditività modesta, può fermarsi al 23% sulla plusvalenza; quindi il 10% sul valore lordo del terreno può essere superiore alla tassazione ordinaria.

Si ricorda che questa procedura di rivalutazione è riservata alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali i quali, in caso di cessione di partecipazioni o terreni edificabili acquistati da meno di 5 anni, realizzerebbero dei redditi diversi; la rivalutazione delle quote incide infatti soltanto in tale ambito e non anche per i redditi di capitale o di impresa.

La perizia deve essere asseverata da un professionista abilitato entro il 30.06.2019. La rivalutazione si perfeziona mediante l'asseverazione della perizia e il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata. Infatti, è possibile rateizzare il pagamento entro il termine massimo di 3 anni con la maggiorazione degli interessi nella misura del 3% annuo. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 153 a un interpello in data 28.12.2018, ha precisato che, in assenza di asseverazione della perizia, la rivalutazione non produce effetti.