E-fattura: l’esonero di medici e farmacisti e non solo

Gli adempimenti non cambiano per le fatture di acquisto ricevute

L’Agenzia delle Entrate ha avviato il dialogo con il Garante della privacy per prendere in esame i rilievi effettuati in tema di fatturazione elettronica, e trovare la soluzione più idonea a garantire la “riservatezza” dei dati sensibili.  Tuttavia, a prescindere dai correttivi tecnici che l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di mettere in campo, anche il Legislatore si è attivato nella stessa direzione. Durante l’esame del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, avvenuto in seno alla Commissione Finanze del Senato, un emendamento, approvato ieri, ha esonerato per l’anno 2019 talune categorie di contribuenti dall’obbligo di fatturazione elettronica.  L’esonero di medici e farmacisti: il ciclo di fatturazione attivo Il perimetro applicativo dell’emendamento deve essere individuato con i contribuenti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitario nazionale, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata.  Tale adempimento è previsto dall’art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n 175, e del relativi decreti del ministro dell’economia e delle finanze. Nello specifico si tratta dei seguenti soggetti: 

  • Aziende sanitarie locali;
  • Aziende ospedaliere;
  • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • Policlinici universitari;
  • Farmacie pubbliche e private;
  • Presidi di specialistica ambulatoriale;
  • Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • Iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i
  • Iscritti negli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • Esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco. Si tratta, specificamente, delle parafarmacie.

Tutti questi soggetti potranno continuare ad emettere, nel prossimo anno, la “vecchia” fattura cartacea essendo esonerati, in base alla nuova previsione, dall’obbligo di emissione dei documenti in formato digitale. L’esonero, però, è temporalmente limitato al solo anno 2019. Presumibilmente, il Legislatore intenderà trovare una soluzione che sia in grado di garantire la privacy, ma non sembra intenda rinunciare definitivamente alla fatturazione elettronica che, sia pure limitatamente a questi soggetti, potrebbe essere obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2020.