Split payment, cambio di rotta per i professionisti

 Pubblicato sulla G.U. 13.07.2018, n. 161, il D.L. n. 87/2018, c.d. “decreto Dignità”, in vigore dal 14.07.2018, contenente

una serie di novità a carattere fiscale.

 

 Tra queste, l'art. 12, c. 1 del decreto Dignità introduce il nuovo c. 1-sexies, art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972, in base al

quale non trova più applicazione lo split payment sui compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta

alla fonte a titolo d’acconto o d’imposta, ex art. 25 D.P.R. 600/1973.

L’esclusione dalla scissione dei pagamenti interessa i professionisti che operano con le Pubbliche Amministrazioni, con

le loro controllate e con le società quotate al Ftse Mib, mentre non dovrebbe riguardare gli agenti, mediatori e

rappresentanti, le cui provvigioni scontano la ritenuta d’acconto di cui all'art. 25-bis, D.P.R. 600/1973.

Di fatto, la nuova disposizione ripristina l’esonero dallo split payment per le fatture emesse da lavoratori autonomi,

che era stato abolito da luglio 2017.

Le esclusioni si applicano alle operazioni per le quali sono emesse fatture successivamente al 14.07.2018 (data di

entrata in vigore del decreto Dignità).

Per le fatture emesse fino al 14.07.2018, la scissione dei pagamenti continua ad applicarsi, ancorché a tale data non

sia ancora intervenuto il pagamento della fattura.

In base a questa norma che dispone il ritorno al passato, il professionista non riporterà più sulla fattura la dicitura

scissione dei pagamenti” con il richiamo alla relativa disposizione di legge (art. 17-ter, D.P.R. 633/72), esporrà l’imposta

sul documento e liquiderà l’Iva all'Erario; il cliente, al momento del pagamento, tratterrà la ritenuta, pagherà l’Iva e la

porterà in detrazione nella propria liquidazione.

È bene ricordare che il professionista, qualora emetta la fattura nei confronti di Pubbliche Amministrazioni che rientrano

nel perimetro di cui all'art. 6, c. 5 D.P.R. 633/1972 (Comuni, Regioni, Asl, ecc.), può versare l’Iva al momento del

pagamento della fattura, purché sulla stessa sia riportata la dicitura “fattura a esigibilità differita”. Inoltre, al

professionista, per non anticipare l’Iva, rimane pur sempre la possibilità di emettere l’avviso di parcella che solo al

momento dell’effettivo pagamento verrà sostituito con l’emissione della fattura definitiva.

In merito alle note di variazione emesse successivamente al 14.07.2018, bisogna distinguere se sono in aumento o in

diminuzione.

Rifacendoci alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E/2015, si può affermare che l’emissione delle note di

variazione in aumento debba seguire comunque le regole ordinarie, anche se la fattura originaria era stata emessa

seguendo il meccanismo dello split payment; mentre per le note di variazione in diminuzione si deve fare riferimento

alle modalità con le quali la fattura originaria è stata emessa, con tutti i problemi del caso legati alla tempistica e ai

soggetti interessati.

L’abolizione dello split payment per i professionisti semplifica la loro fatturazione, ma li espone all'eventuale ritardo di

pagamento del committente, che potrebbe comportare l’anticipo di somme non ancora incassate a titolo di liquidazione

Iva.