Decreto Crescita: bonus fiscali per le imprese che partecipano a fiere anche in Italia

Le Piccole e Medie Imprese potranno beneficiare del credito d’imposta per la partecipazione a fiere anche se si svolgono in Italia. La modifica all’incentivo istituito dal decreto Crescita, inizialmente previsto solo per le fiere all’estero, arriva con un emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Cambiano anche le regole degli strumenti finanziari di sostegno all’internazionalizzazione.

È l’effetto di alcuni emendamenti al decreto Crescita approvati dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, che estendono notevolmente l'ambito di applicazione degli strumenti finanziari di sostegno all’internazionalizzazione.

Come cambia il credito d’imposta per la partecipazione a fiere

Una prima rilevante novità interessa il credito d’imposta a favore delle PMI per la partecipazione a fiere.

Con un emendamento approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera si allargano le tipologie di fiere ammesse all’agevolazione.

L’incentivo, infatti, che secondo la versione originaria del decreto Crescita era limitato alle fiere che si tengono all’estero, con la modifica è stato esteso anche a quelle che si svolgono in Italia.

Il beneficio, quindi, secondo la nuova formulazione della disposizione, potrà essere fruito dalle PMI, esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese:

- per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi;

- per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito d’imposta riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto Crescita), sarà concesso nella misura del 30% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di 60.000 euro.

Altra modifica intervenuta nel corso dell’esame in commissione riguarda la modalità di fruizione del beneficio riconosciuto.

Con la correzione approvata, in particolare, le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta ottenuto in un’unica soluzione: viene infatti eliminato il riparto in 3 quote annuali, previsto nella versione originaria del decreto Crescita.

Resta confermato, invece, che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997).

Confermato anche lo stanziamento previsto: al credito d'imposta sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 29 giugno 2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, avvenuta il 1° maggio 2019), a stabilire le disposizioni applicative del credito d’imposta, con riferimento, in particolare, a:

- le tipologie di spese ammesse al beneficio;

- le procedure per l’ammissione al beneficio, che avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande;

- l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta;

- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta. Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne darà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.