CCNL studi professionali
aumenti contrattuali, bilateralità, apprendistato e smart working tra le novità

l contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, rinnovato il 16 febbraio, prevede significative novità sia in termini economici che normativi. In particolare, viene previsto un aumento contrattuale previsto in quattro tranche di erogazione. Quali sono le altre novità?

In data 16 Febbraio 2024 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli studi professionali, il testo che dovrà essere approvato dalle assemblee dei lavoratori riporta alcune novità e molte conferme. Affrontiamo di seguito le novità principali ricordando che la vigenza del contratto va dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027.
Aumento contrattuale e una tantum
Viene previsto un aumento contrattuale (lordo) complessivo dei seguenti valori:

Quadri (ex 1s) 303,00 euro
1 269,00 euro
2 234,00 euro
3s 217,00 euro
3 215,00 euro
4s 208,00 euro
4 201,00 euro
5 187,00 euro

Per questo aumento sono previste quattro tranche di erogazione.
Facciamo l’esempio del terzo livello per vedere come verranno erogati le somme stabilite:
- 105,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;
- 45,00 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024;
- 45,00 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025;
- 20,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026.
N.B. – Si ricorda che, a discrezione del datore di lavoro, gli aumenti sopra indicati potrebbero anche non erogati (assorbiti) qualora nel cedolino paga del dipendente figuri la voce “superminimo assorbibile”.

Per il passato è prevista una “una tantum”, pari a 400 euro, da corrispondersi in due tranche:
- 200,00 euro a maggio 2024;
- 200,00 euro a maggio 2025.
L'importo può essere erogato anche attraverso gli strumenti del welfare. Le somme sono, inoltre, da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR.
Sostegno alla genitorialità
Altro elemento economico inserito è quello previsto per il sostegno alla genitorialità (art. 113). A far data dal 1° gennaio 2025 l'indennità di maternità corrisposta dall'INPS verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore.
Bilateralità
Il CCNL da, inoltre, un forte impulso agli elementi bilaterali ed al loro uso. Viene disposto un incremento di 5 euro del contributo CADIPROF e 2 euro del contributo EBIPRO al fine di potenziare ed estendere le prestazioni, anche a vantaggio dei familiari dei lavoratori. Il contributo mensile passa così dalle attuali 15 euro a 20 euro per CADIPROF e dai 7 euro a 9 euro per EBIPRO (2 rimangono come per il passato a carico del dipendente). Pertanto il contributo complessivo per l’assistenza sanitaria integrativa del dipendente passa da € 22 a € 29.
Sempre legato agli strumenti della bilateralità è concesso un permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa per ogni anno e da fruire nello stesso per effettuare le attività di prevenzione previste dal piano sanitario di CADIPROF. Per il riconoscimento del permesso il lavoratore è tenuto a fornire prova dell'avvenuta attività di prevenzione.
Contratto di apprendistato e tempo determinato
All’interno della parte che regola i contratti ed in particolare della regolamentazione del contratto di apprendistato viene regolamentata con l’art. 32 “Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche” la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Altra grande novità è la creazione di due nuove causali (condizioni) per realizzare contratti a tempo determinato. Queste permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi (art.53). Le due causali sono:
- incremento temporaneo. Si intende l’incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;
- nuova attività. Si intende l’avvio di nuove attività o l’aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.
Due causali che hanno un’importanza organizzativa significativa in questo momento di attività “liquida”.
Lavoro agile (Smart Working)
Viene rivisitata negli articoli da 75 a 89 tutta la normativa per il lavoro agile adeguandola agli accordi interconfederali sul lavoro agile. Con questa rivisitazione si vuole rendere più agevole l’utilizzo dell’istituto all’interno degli studi.