Rottamazione delle cartelle in 18 rate con adesione entro il 30 aprile 2023

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. È la definizione agevolata delle cartelle di pagamento prevista dalla legge di Bilancio 2023. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione (entro il 31 luglio 2023) ovvero in forma rateale (massimo 18 rate). Per aderire alla definizione agevolata c’è tempo fino al 30 aprile 2023.

L’art. 46 della bozza di legge di Bilancio 2023, approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre, prevede la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, relative ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Somme dovute

Fermo quanto previsto dall’art. 45 (che dispone lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), la norma prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

    Somme dovute

                           Somme non dovute

- capitale

- spese per le procedure esecutive

- spese di notifica della cartella di pagamento

- sanzioni

- interessi

- interessi di mora (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973)

- sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);

- aggio dovute all’agente di riscossione (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)

Modalità e termini di pagamento

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione ovvero in forma rateale (massimo 18 rate).

Se il pagamento è effettuato in unica soluzione, deve essere eseguito entro il 31 luglio 2023.

Se il pagamento è effettuato in forma rateale:

- deve essere effettuato nel numero massimo di 18 rate;

- la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2023;

- le restanti rate, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;

- sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo;

- non si applicano le disposizioni sulla rateazione ordinaria, di cui all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.

  Esempio - Pagamento rateale

- Importo dovuto: 15.600 euro

- Rata 1 = 1.560 euro, scadenza 31 luglio 2023

- Rata 2 = 1.560 euro, scadenza 30 novembre 2023

- Rate 3-18 = 180 euro ciascuna, scadenze 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione bancaria, sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione delle somme dovute;

- mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;

- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Come fare i calcoli

La norma prevede che l’agente della riscossione fornisca ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, il debitore ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Come si opta per la definizione

Il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate.

Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Nella dichiarazione il debitore deve altresì indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Sospensione delle procedure esecutive

A seguito della mera presentazione della dichiarazione (che può avvenire dal momento in cui viene pubblicato il modello e la data del 30 aprile 2023) relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente (ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973);

g) il DURC può essere rilasciato (art. 54, D.L. n. 50/2017).

Inoltre:

- alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;

- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Mancato pagamento di una rata

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

                                          Tempistica della definizione agevolata

20 gennaio 2023

L’Agenzia delle Entrate-Riscossioni pubblica la dichiarazione per manifestare la volontà di definire i carichi a ruolo

30 aprile 2023

Il debitore può presentare la dichiarazione

30 giugno 2023

L’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse

31 luglio 2023

Il debitore procede al pagamento in unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata

30 novembre 2023

Il debitore procede al pagamento della seconda rata

28 febbraio

31 maggio

31 luglio

30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024

Il debitore procede al pagamento delle restanti rate

 

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