BONUS ENERGETICI 2022

Imprese energivore, non energivore, gasivore e non  gasivore

 

L’art. 3 – comma 1 – del D.L. 21/2022  ha stabilito un credito d’imposta pari al 15% per compensare maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante i mesi di aprile, maggio e giugno 2022. L’agevolazione è rivolta alle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”. Successivamente il Credito d'imposta per le bollette è stato riconosciuto anche alle imprese più piccole, dai bar fino ai ristoranti: infatti con il Decreto Aiuti ter si è estensa l'agevolazione anche ai contatori con potenza da 4,5 kW. In parallelo è stata confermata la proroga degli aiuti già previsti per il terzo trimestre.

Il caro energia, indotto dai noti problemi internazionali, trova un parziale sollievo negli interventi del Governo attuati con i D.L. 4/2022, 17/2022, 21/2022 e da ultimo 115/2022 (Aiuti-bis).
Limitandoci alle imprese non energivore (le imprese energivore sono circa 3.000 azuende specificatamente indicate in apposita lista), gli interventi del D.L. 21/2022 assicurano un credito di imposta pari al 15% della componente energetica utilizzata nel 2° trimestre 2022 dalle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari ad almeno a 16,5 KWh.
La condizione per l’accesso al beneficio è che i costi medi per KWh della componente energia elettrica abbiano un incremento superiore al 30% nel confronto tra il 1° trimestre 2022 e il 1° trimestre 2019.

Più di recente, l’art. 6 D.L. 115/2022 ha rinnovato i bonus spostando l’attenzione sul 3° trimestre 2022. Il nuovo credito d’imposta è pari al 15% della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre sempre dalle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari ad almeno 16,5 KWh.
In questo nuovo caso, la condizione per l’accesso al contributo è l’aver subito un aumento per KWh/medio superiore al 30% nel confronto tra il 2° trimestre 2022 e il 2° trimestre 2019.
I conteggi non sono semplicissimi: per tale ragione il D.L. 115/2022 prevede che, per i clienti che non hanno cambiato fornitore, sia lo stesso fornitore a inviare una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il 3° trimestre dell'anno 2022.
Tale facilitazione si inserisce, però, in una forchetta temporale molto stretta. Infatti, l’adempimento del fornitore è previsto, sempre che il cliente ne faccia richiesta, entro fine novembre mentre l’utilizzo dei crediti di imposta va eseguito in compensazione entro fine dicembre.
Quanto alle condizioni di accesso, l’Agenzia ha riconosciuto il diritto al contributo alle imprese di nuova costituzione, in quanto il prezzo medio dell’energia (PUN) è sicuramente salito di oltre il 30% rispetto al 2019. Per le altre imprese, invece, occorre valutare se esisteva un contratto a prezzo fisso che ha consentito all’impresa di tutelarsi in altro modo, evitando gli impressionanti incrementi che hanno subito i prezzi di mercato medi (€ 441 €/MWh nel luglio 2022 contro € 67,65 nel gennaio 2019).

 

Agevolazione

A tutte le imprese sono garantiti crediti di imposta variabili dal 10% al 40% in funzione di alcuni parametri:

 

Chi può richiederlo

A)   Imprese ENERGIVORE (a forte consumo di energia, presente negli appositi elenchi pubblicati da CSEA) con contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ a 16,5 Kw:

  • I TRIMESTRE 2022: qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019 è previsto un credito di imposta pari al 20 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel primo trimestre 2022.
  • II TRIMESTRE 2022: qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019 è previsto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022.
  • Nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica è calcolato con riferimento alla  variazione  del  prezzo unitario  dei  combustibili  acquistati ed utilizzati dall’impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  è  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell’energia elettrica (*).
  • III TRIMESTRE 2022: qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019 è previsto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre 2022.
  • OTTOBRE-NOVEMBRE 2022: qualora cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019 è previsto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

B) Imprese NON ENERGIVORE (tutti i casi non contemplati al punto A), con contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ a 16,5 Kw, ad accezione di ottobre e novembre esteso ai contatori con potenza ≥ a 4,5 Kw)

  • II TRIMESTRE 2022: qualora i costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo trimestre 2019 è previsto un credito di imposta del 15% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
  • III TRIMESTRE 2022: qualora i costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo trimestre 2019 è previsto un credito di imposta del 15% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre del 2022.
  •  OTTOBRE-NOVEMBRE 2022: qualora i costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo trimestre 2019 è previsto un credito di imposta del 30% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

Il credito di imposta per il 2° trimestre dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mentre quelli relativi al 3° e 4° trimestre sono utilizzabile (sempre in compensazione) entro il 31 marzo 2023.

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