Negozi a numero chiuso

Gentili Clienti,

Dal 26 ottobre e fino al 24 novembre è obbligatorio, in tutti gli esercizi commerciali, esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nei locali, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

Quella prevista dall'art. 1, comma 5, del dpcm 24 ottobre 2020, non è formalmente una norma di contingentamento degli accessi ai negozi, ma di fatto l'effetto non è molto diverso.

La disposizione già valeva per gli esercizi della ristorazione, essendo stata prevista dal precedente dpcm del 18 ottobre 2020. Ora viene estesa a tutti gli esercizi commerciali.

E, in caso di sua violazione, la sanzione sarà quella prevista dall'art. 2, primo comma, del decreto legge n. 33/2020, convertito nella legge n. 74: «Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35».

Dunque, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a mille euro. Inoltre, trattandosi di violazione commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, ipoteticamente si applicherebbe altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Ma come si fa a calcolare il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nell'esercizio commerciale?

La norma, come si è visto, fa riferimento ai protocolli e alle linee guida vigenti. E quindi - si ritiene - occorre riferirsi a quanto stabilito dall'allegato 11 al dpcm del 24 ottobre (Misure per gli esercizi commerciali), che costituisce parametro per le linee guida regionali: l'allegato 11 prevede che gli accessi vadano regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita».

Dunque, per i negozi con superficie fino a 40 metri quadrati, il numero massimo di avventori consentito e da riportare sul cartello è già fissato dalla norma.

Per i locali di dimensioni superiori occorre fare riferimento agli spazi disponibili: partendo dalla considerazione che occorre sempre rispettare la distanza interpersonale non inferiore al metro, si ritiene che occorrerà calcolare una superficie per persona che è data da un quadrato di due metri per due.

Dividendo la superficie commerciale - cui va sottratta l'area occupata da scaffali, banchi e casse - per l'area «di rispetto» relativa ad ogni persona, si otterrà il presumibile numero di clienti che contemporaneamente possono essere presenti nell'esercizio. La regola generale stabilisce il numero massimo di addetti data dalla seguente formula:

MQ. NEGOZIO x 0,08.

Ad esempio: per un negozio di 100metri quadri. l'accesso massimo sarebbe di 8 persone (dato da 100 x 0.08 = 8).

L'obbligo di riportare il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nei locali degli esercizi con superficie superiore ai quaranta metri quadrati comporta una situazione nuova rispetto alla semplice regolamentazione degli accessi già prevista dall'allegato 11: dover indicare su un cartello affisso all'ingresso il numero dei clienti che possono contemporaneamente essere presenti fornisce agli organi di controllo un parametro tale da poter valutare se in un dato momento nell'esercizio vi sia sovrabbondanza di presenze, con aumento dei rischi di contagio.

Ciò comporta un impegno ulteriore per i gestori, tenuti a controllare che la soglia ammessa non venga superata.

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