E-commerce e disciplina Iva: utilizzo piattaforma Amazon

Disciplina Iva per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite Amazon e in generale tramite piattaforme on line e le novità dal 2020 e 2021

 

La cessione dei beni anche tramite la piattaforma Amazon richiede di prestare attenzione ai necessari adempimenti in materia Iva. Dopo un preliminare approfondimento in merito al concetto di commercio elettronico (diretto e indiretto) secondo la normativa italiana ed europea, l'approfondimento si pone quale obiettivo quello di analizzare la disciplina tributaria e gli adempimenti operativi necessari per gestire le cessioni di beni effettuate attraverso la piattaforma Amazon.

1) Commercio elettronico indiretto

2) Commercio tramite Amazon

3) Novità dal 1° Luglio 2021 per l’e-commerce indiretto

Commercio elettronico indiretto

Nel commercio elettronico indiretto la cessione del bene materiale avviene tramite:

  • mezzo elettronico (ovvero on-line) nelle fasi di:  stipula, perfezionamento e pagamento;
  • mezzo ordinario (consegna fisica) per quanto riguarda la consegna del bene.
  • Con riferimento al regime iva, nel commercio elettronico indiretto, come nelle vendite per corrispondenza, il requisito territoriale dipende dalla tipologia di operazione realizzata:
  • se viene effettuata nel territorio italiano, sia nel caso di cessioni “B2B” che “B2C”, si applicano le regole ordinarie e la vendita sarà rilevante ai fini IVA in Italia;
  • se si tratta di operazioni extracomunitarie, si applica la tassazione nel Paese di destinazione della merce (Operazione non imponibile Art. 8 Dpr 633/72);
  • in ambito intracomunitario è necessario distinguere tra operazioni:

- “B2B”, in cui la cessione sarà rilevante, in linea generale, nel paese di destinazione del bene e l’imposta sarà assolta tramite il meccanismo del reverse charge (Operazione Intra art. 41 del D.L. 331/1993) ;

- “B2Ccon cessioni di beni effettuate da soggetti stabiliti in Italia nei confronti di privati stabiliti in altro Stato membro soggette (ex art. 7-bis del D.P.R. 633/1972) ad imposta nello Stato   del cessionario (Operazione soggetta ad Iva del Paese estero di destinazione della merce), salvo che l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal cedente nello Stato membro di destinazione (nell’anno di riferimento e, distintamente, nell’anno precedente) sia inferiore a una specifica soglia  stabilita da detto Stato (fatta salva, in ogni caso, l’opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione). Le soglie di protezione, poste di norma a 35.000 euro, sono state pensate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce. Sotto tali soglie infatti (intese come acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro) l’operazione scontano l’imposta del Paese del fornitore. A decorrere dal 1° luglio 2021 (come si tratterà meglio più avanti) le soglie di protezione saranno notevolmente ridimensionate.

Si segnala inoltre che, nelle operazioni di e-commerce indiretto, il momento impositivo avviene all’atto della spedizione o della consegna della merce.

Commercio tramite Amazon

Veniamo quindi ad esaminare come si realizzano le cessioni dirette e indirette tramite Amazon:

  • Nelle cessioni dirette tramite Amazon, la merce è presente nei magazzini del cedente ovvero viene acquisita all'atto della vendita da un soggetto terzo e Amazon non interviene nel rapporto tra cedente e cessionario fungendo solo da vetrina.Nel caso in cui:- la vendita a soggetto UE avvenga nella forma “B2B”, la cessione a livello italiano sarà considerata un’operazione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993. L’iva verrà assolta dal committente tramite reverse charge nello Stato di residenza;Nel caso in cui l’operazione sia rilevante nel Paese di origine della merce, la cessione sconterà l’IVA italiana e il cedente non avrà l’obbligo di certificare l’operazione. Nella seconda ipotesi, la cessione, a livello italiano, risulterà essere non imponibile ai sensi dell’art. 41, co. 1, lettera b) del D.L. 331/1993 e dovrà essere applicata l’IVA del paese di destinazione della merce; la fattura sarà emessa dalla società italiana indicando sia la partita Iva nazionale che quella del Paese estero in cui ci si è identificati.
  • - la vendita a soggetto extra UE sia nella forma “B2C” che “B2B”, l’operazione ai fini italiani risulterà essere non imponibile in quanto qualificata quale esportazione , dando prova dell'uscita della merce dalla Comunità Europea.
  • - la vendita a soggetto UE nella forma “B2C”, quale regola generale, l’operazione risulterà essere rilevante nel Paese di origine dei beni ad eccezione del caso in cui venga superata la soglia di Euro 100.000 (o minor importo se diversamente stabilito). In tal caso, l’operazione risulterà essere rilevante nel Paese di destinazione della merce e il cedente avrà l’obbligo di identificarsi o nominare un rappresentante fiscale.
  • - la vendita avvenga in Italia, sia nella forma “B2C” che “B2B”, l’operazione sarà rilevante in Italia ;
  •           Il trattamento fiscale di questa tipologia di operazioni si distingue, a seconda della tipologia e del luogo di residenza del cliente finale.
  • Nelle cessioni indirette tramite Amazon, la merce viene inviata in un magazzino di proprietà di Amazon (in Italia o in altro Paese comunitario) per poi essere ceduta.- quando il trasferimento di beni avviene all’interno del territorio dello Stato, non vi sono particolari problematiche (Operazione soggetta ad Iva);Operando con Amazon, tale situazione si verifica sovente in quanto, la piattaforma, in base ad un algoritmo interno decide dove dislocare la merce, di proprietà di terzi, nei propri magazzini europei.L’art. 41, co. 2, lett. c) del D.L. 331/1993, assimila alle cessioni intracomunitarie non imponibili l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro in “conto proprio”.Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa italiana, la società dovrà emettere una fattura alla posizione estera ai sensi del già menzionato art. 41. Oltre agli adempimenti previsti dalla normativa italiana, la Società dovrà provvedere all’assolvimento dell’imposta nel territorio in cui la merce viene spedita, procedendo, prima dell’invio dei beni ad identificarsi direttamente o a nominare un rappresentante fiscale.
  • Avvenuto il trasferimento della merce presso un magazzino sito in altro paese dell’UE, la società potrà:
  • Conseguentemente, secondo tale previsione normativa un operatore nazionale che per esigenza della sua impresa invia presso un magazzino, di sua proprietà o di terzi, beni in un altro Stato membro, effettua un’operazione non imponibile assimilata alle vendite intracomunitarie. Per tale motivo l’azienda è tenuta ad adempiere agli obblighi presso il paese in cui la merce è trasferita, nominando un rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente.
  • In particolare:
  • - quando, invece, il trasferimento di beni a sé stessi avviene tra due unità della stessa azienda (o presso un magazzino di terzi) poste in due Paesi diversi dell’UE le problematiche iva aumentano.
  • Per quanto riguarda l’iva:
    1. procedere alla cessione della merce oppure;
    2. far rientrare la stessa in Italia.

Nel primo caso, il trattamento fiscale (della merce situata fuori del territorio italiano) si differenzierà, in relazione alla natura del cliente finale, nel modo seguente: - nel caso si tratti di soggetto passivo iva sarà necessario verificare, secondo la legislazione del Paese di destinazione, se la vendita debba essere assoggettata ad imposta dalla posizione iva locale dell’operatore italiano oppure si applichi il sistema del reverse charge (generalmente risulta essere adottata la seconda opzione); - con riferimento al soggetto privato l’operazione sarà rilevante nel territorio di destinazione dei beni, con la necessità, per la società italiana, di emettere fattura utilizzando la partita iva estera e certificando l'operazione secondo la normativa in detto Paese.

Nel caso in cui la merce venga spedita nuovamente nei magazzini italiani, si verificherà, specularmente all’invio di beni all’estero, un’operazione d’acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38 del D.L. 331/1993 (Acquisto Intracomunitario), a cui si applicheranno tutte le regole relative alle cessioni assimilate.

Novità dal 1° Luglio 2021 per l’e-commerce indiretto

Si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2021, a seguito del recepimento della Direttiva UE 2455/2017, per l’e-commerce indiretto, con riferimento ai rapporti B2C all’interno dei paesi UE:

  • non si applicherà più la disciplina delle “vendite a distanza” ma si introdurrà il criterio generale secondo cui le operazioni di commercio elettronico indirette saranno territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione dei beni;
  • saranno eliminate le attuali “soglie di protezione” e verrà introdotta un’unica soglia di Euro 10.000, comune a tutti gli stati membri, al di sotto della quale le operazioni saranno rilevanti ai fini Iva nel Paese del cedente;
  • se la predetta soglia comune sarà superata nel corso dell’anno, si applicherà, a partire da quel momento, il principio generale (ovvero tali operazioni si considereranno territorialmente rilevanti ai fini Iva nel Paese UE di destinazione dei beni);
  • i cedenti potranno optare per la procedura semplificata MOSS.

 

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