Sgravi contributivi per chi assume giovani nel 2021

Aziende, studi professionali, imprese agricole non possono ancora fruire dell'esonero contributivo totale per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. La concessione dell'esonero, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e che si configura come un’agevolazione "ulteriore e aggiuntiva" rispetto all'incentivo per l'occupazione dei giovani previsto dalla legge di Bilancio 2018, è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE. L'INPS, con la circolare n. 56 del 2021, ha fornito i primi chiarimenti sull'ambito di applicazione e sulle condizioni dell'incentivo contributivo in attesa del via libera UE.

L'Incentivo occupazione giovani previsto dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 10 a 15 legge 30 dicembre 2020, n. 178) trova le sue prime istruzioni.

L'INPS, con l'attesa circolare n. 56 del 12 aprile 2021, spiega ad aziende e studi professionali l'ambito di applicazione, le condizioni e i requisiti di spettanza dello sgravio contributivo totale riconosciuto per il biennio 2021-2022.

L'incentivo occupazione giovani di cui alla legge di Bilancio 2021 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Autorizzazione per la quale l'INPS ha già avviato una interlocuzione, a conclusione della quale, con specifico messaggio, fornirà le istruzioni per la fruizione dello sgravio, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Ambito di applicazione dello sgravio

Rientrano tra i destinatari dell'agevolazione tutti i datori di lavoro del settore privato, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore e compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

A quali rapporti di lavoro si applica

L'incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 di soggetti che, alla data dell’evento incentivato (assunzione/trasformazione) non abbiano compiuto 36 anni di età (i.e. abbiano una età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni). Tali soggetti non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Le esclusioni

Ampio è il ventaglio delle tipologie contrattuali per le quali l'INPS esclude che il datore di lavoro possa fruire dello sgravio contributivi concesso dalla legge di Bilancio 2021. Tra queste rientrano:

  • l'assunzione di dirigenti;
  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche nell'ipotesi in cui vengano stipulati a tempo indeterminato;
  • le prestazioni di lavoro occasionale(articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

Inoltre sono escluse anche le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. A tali fattispecie, evidenzia l'INPS, trova applicazione il solo regime agevolato di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018, per la cui specifica disciplina rinvia alla circolare n. 40/2018.

Condizioni specifiche della legge di Bilancio 2021

Degne di nota sono le indicazioni fornite dall'Istituto in merito alle cd. condizioni specifiche alle quali la legge di Bilancio 2021 subordina la concessione del beneficio.

Le condizioni, che devono sussistere alla data dell’assunzione/trasformazione agevolata, sono le seguenti:

1) il lavoratore non deve aver compiuto 36 anni;

2) il lavoratore non deve mai essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione i periodi di apprendistato svolti in precedenza o lo svolgimento di uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro domestico. Sono invece ostative le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione o laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore;

3) i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Qui l'INPS segnala che la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2021 circoscrive la condizione che legittima la fruizione dell’esonero. Diversamente da quanto previsto nella legge di Bilancio 2018, infatti, si prevede che la condizione di non avere proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi è limitata alla medesima unità produttiva e nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore da assumere;

4) i datori di lavoro non devono procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Misura dello sgravio e limiti massimi

Infine, si ricorda che l'agevolazione contributiva introdotta dalla legge di Bilancio 2021 prevede, per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. 

L'esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato, elevato a 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Incentivo occupazione giovani 2021 - Importi, durata e contribuzione esclusa

Importo

Annuo

Mensile

Giornaliero

6.000 euro (1)

500 euro (€ 6.000/12)

16,12 euro (€ 500/31)

Durata massima

36 mesi

48 mesi nel Mezzogiorno

Contribuzione esclusa dall'esonero

Premi e contributi INAIL

Contributi minori

Contribuzioni non previdenziali e contribuzioni di solidarietà

  • Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

 

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